| 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti
reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità
del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
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d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso
altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico
nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di
tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di
servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto
dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i
criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle
infrazioni commesse.
3. La diffida è adottata per iscritto dal legale
rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e
viene comunicata al Dipartimento del servizio civile
nazionale.
4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla
base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione
delle altre sanzioni.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da
equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il
servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.
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