| La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei
progetti di legge in titolo.
Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U),
relatore, sottolineato preliminarmente come desti sgomento
affrontare nell'anno 2000 un argomento, quello della
schiavitù, che si crederebbe proprio di tempi assai remoti,
riferisce che il testo su cui la Commissione è chiamata a
pronunciarsi deriva dall'unificazione di tre progetti di
legge, uno dei quali presentato nel marzo dello scorso anno
dal I Governo D'Alema, allo scopo di predisporre adeguati
strumenti normativi per la repressione di un fenomeno (quello
della tratta di donne e minori per fini di sfruttamento
sessuale) che genera un fortissimo allarme sociale e rispetto
al quale si susseguono le iniziative sia a livello europeo che
a livello ONU: a questo riguardo ricorda che nella prossima
Conferenza di Palermo sul crimine transnazionale si prevede un
protocollo specifico sul traffico di persone. L'intervento si
rende necessario perché l'attuale sistema di disposizioni
penali volte a perseguire i delitti contro la personalità
individuale non appare adeguato a reprimere i fenomeni di cui
si tratta, soprattutto per la non puntuale definizione delle
fattispecie incriminatrici.
L'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'attuale
articolo 600 del codice penale, configurando il reato di
riduzione in schiavitù e servitù ed elevando l'entità della
pena a una misura compresa fra otto e venti anni. Inoltre si
definiscono le due fattispecie della schiavitù e della
servitù.
L'articolo 2 introduce il reato di traffico di persone,
che consiste nel comportamento di chi, con violenza, minaccia
o inganno, lede la libertà di movimento di una o più persone
con il dolo specifico di sottoporla a lavoro forzato, a
sfruttamento
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di prestazioni sessuali o a una condizione di servitù. La
pena è la reclusione da otto a venti anni, aggravata nel caso
in cui la vittima sia un minore. Nel medesimo articolo 2 si
introduce poi la figura dell'associazione per delinquere per
il traffico di persone.
In ordine all'articolo 4, che sopprime gli attuali reati
di tratta e alienazione o acquisto di schiavi, il relatore
esprime forti perplessità non apparendo chiara la ragione
dell'abolizione di una fattispecie incriminatrice specifica
per comportamenti gravemente lesivi della personalità umana.
Osserva quindi che il testo in esame, attenendo soltanto a
profili penali, non contiene disposizioni di rilievo per le
competenze della Commissione, disposizioni che peraltro erano
invece nelle proposte abbinate C. 5350 e C. 5881. In
particolare, gli articoli 9, 10 e 11 della proposta di legge
C. 5350 attribuiscono alle regioni compiti di prevenzione e
reinserimento, l'istituzione di unità di ascolto fisse o
itineranti, presso ogni area a rischio, nonché di "case di
fuga", ossia luoghi dove le vittime della tratta possono
essere adeguatamente tutelate. La proposta di legge C. 5881
prevede che tutti gli organismi istituzionalmente interessati
al fenomeno della tratta di esseri umani devono provvedere
alla istituzione di appositi corsi di formazione e
aggiornamento (materia di competenza anche regionale) dedicati
alle problematiche della tratta delle donne, nonché
l'istituzione di un Fondo per le vittime della tratta di
esseri umani, finanziato con i beni confiscati agli autori dei
reati e finalizzato alla riduzione del danno subito dalle
vittime della tratta di esseri umani ed al loro reinserimento
sociale. Trattandosi di interventi di politica sociale
rilevanti per il sistema delle autonomie, che è competente in
materia di assistenza sociale, si prevede che il Ministro per
la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determini le modalità relative all'accesso al Fondo da parte
di enti ed organizzazioni di volontariato. In ordine
all'opportunità di prevedere misure e interventi specifici da
parte degli enti territoriali, sul tipo di quelli delineati
dalle proposte di legge abbinate al disegno di legge
governativo, si riserva di compiere un approfondimento anche
in relazione alla potenziale applicazione degli strumenti di
cui alla recente legge sull'assistenza per intervenire sui
fenomeni di cui si tratta.
Il Presidente Mario PEPE, per approfondire le questioni
poste dalla relatrice, propone di rinviare il seguito
dell'esame ad una seduta da convocare per domani, mercoledì 8
novembre alle ore 14.
La Commissione concorda.
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