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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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152460
SMC0716-0084
Bollettino Giunte e Commissioni n. 716 del 7 novembre 2000 - edizione definitiva - (SMC13-716)
(suddiviso in 121 Unità Documento)
Unità Documento n.84 (che inizia a pag.92 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
                  per le questioni regionali
 
 
...ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
C5350; C5839; C5881. LAVCOMM
C5350; C5839; C5881.
Tratta di persone. Testo unificato C. 5350, C. 5839 e C. 5881. (Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).
Martedì 7 novembre 2000. - Presidenza del Presidente Mario PEPE.
ZZSMC ZZRES ZZSMC071100 ZZSMC001107 ZZSMC001100 ZZSMC000000 ZZSMC716 ZZ13 ZZD ZZC23 ZZNO ZZXX ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei
  progetti di legge in titolo.
     Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U),
  relatore,  sottolineato preliminarmente come desti sgomento
  affrontare nell'anno 2000 un argomento, quello della
  schiavitù, che si crederebbe proprio di tempi assai remoti,
  riferisce che il testo su cui la Commissione è chiamata a
  pronunciarsi deriva dall'unificazione di tre progetti di
  legge, uno dei quali presentato nel marzo dello scorso anno
  dal I Governo D'Alema, allo scopo di predisporre adeguati
  strumenti normativi per la repressione di un fenomeno (quello
  della tratta di donne e minori per fini di sfruttamento
  sessuale) che genera un fortissimo allarme sociale e rispetto
  al quale si susseguono le iniziative sia a livello europeo che
  a livello ONU: a questo riguardo ricorda che nella prossima
  Conferenza di Palermo sul crimine transnazionale si prevede un
  protocollo specifico sul traffico di persone.  L'intervento si
  rende necessario perché l'attuale sistema di disposizioni
  penali volte a perseguire i delitti contro la personalità
  individuale non appare adeguato a reprimere i fenomeni di cui
  si tratta, soprattutto per la non puntuale definizione delle
  fattispecie incriminatrici.
     L'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'attuale
  articolo 600 del codice penale, configurando il reato di
  riduzione in schiavitù e servitù ed elevando l'entità della
  pena a una misura compresa fra otto e venti anni.  Inoltre si
  definiscono le due fattispecie della schiavitù e della
  servitù.
     L'articolo 2 introduce il reato di traffico di persone,
  che consiste nel comportamento di chi, con violenza, minaccia
  o inganno, lede la libertà di movimento di una o più persone
  con il dolo specifico di sottoporla a lavoro forzato, a
  sfruttamento
 
                              Pag. 93
 
  di prestazioni sessuali o a una condizione di servitù.  La
  pena è la reclusione da otto a venti anni, aggravata nel caso
  in cui la vittima sia un minore.  Nel medesimo articolo 2 si
  introduce poi la figura dell'associazione per delinquere per
  il traffico di persone.
     In ordine all'articolo 4, che sopprime gli attuali reati
  di tratta e alienazione o acquisto di schiavi, il relatore
  esprime forti perplessità non apparendo chiara la ragione
  dell'abolizione di una fattispecie incriminatrice specifica
  per comportamenti gravemente lesivi della personalità umana.
  Osserva quindi che il testo in esame, attenendo soltanto a
  profili penali, non contiene disposizioni di rilievo per le
  competenze della Commissione, disposizioni che peraltro erano
  invece nelle proposte abbinate C. 5350 e C. 5881.  In
  particolare, gli articoli 9, 10 e 11 della proposta di legge
  C. 5350 attribuiscono alle regioni compiti di prevenzione e
  reinserimento, l'istituzione di unità di ascolto fisse o
  itineranti, presso ogni area a rischio, nonché di "case di
  fuga", ossia luoghi dove le vittime della tratta possono
  essere adeguatamente tutelate.  La proposta di legge C. 5881
  prevede che tutti gli organismi istituzionalmente interessati
  al fenomeno della tratta di esseri umani devono provvedere
  alla istituzione di appositi corsi di formazione e
  aggiornamento (materia di competenza anche regionale) dedicati
  alle problematiche della tratta delle donne, nonché
  l'istituzione di un Fondo per le vittime della tratta di
  esseri umani, finanziato con i beni confiscati agli autori dei
  reati e finalizzato alla riduzione del danno subito dalle
  vittime della tratta di esseri umani ed al loro reinserimento
  sociale.  Trattandosi di interventi di politica sociale
  rilevanti per il sistema delle autonomie, che è competente in
  materia di assistenza sociale, si prevede che il Ministro per
  la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
  determini le modalità relative all'accesso al Fondo da parte
  di enti ed organizzazioni di volontariato.  In ordine
  all'opportunità di prevedere misure e interventi specifici da
  parte degli enti territoriali, sul tipo di quelli delineati
  dalle proposte di legge abbinate al disegno di legge
  governativo, si riserva di compiere un approfondimento anche
  in relazione alla potenziale applicazione degli strumenti di
  cui alla recente legge sull'assistenza per intervenire sui
  fenomeni di cui si tratta.
     Il Presidente Mario PEPE, per approfondire le questioni
  poste dalla relatrice, propone di rinviare il seguito
  dell'esame ad una seduta da convocare per domani, mercoledì 8
  novembre alle ore 14.
     La Commissione concorda.
 
DATA=001107 FASCID=SMC13-716 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=23 SEDE=XX NSTA=0716 TOTPAG=0114 TOTDOC=0121 NDOC=0084 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C23D PAGINIZ=0092 RIGINIZ=036 PAGFIN=0093 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=92 PAGEFIN=93 SORTRES=0011073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00716 SORTNAV=5³011070 00716 b00000 ZZSMC716 NDOC0084 TIPDOCB DOCTIT0084 NDOC0084
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