| 1. L'articolo 5 della citata legge n. 135 è sostituito dal
seguente:
"Art. 5. - (Accertamento dell'infezione). - 1.
Ogni notizia o informazione relativa allo stato di
sieropositività all'HIV o AIDS è coperta dal segreto ed in
ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza
delle persone con HIV/AIDS. Tutti gli operatori e le strutture
pubbliche e private sono tenuti a garantire tale diritto
adottando metodologie, anche di tipo informatico,
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che precludano la possibilità di pubblicità di informazioni
sullo stato personale di salute.
2. Gli operatori che, nell'esercizio della loro attività,
vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di infezione
da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, sono tenuti a
prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure
occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
assistita.
3. La rilevazione statistica della infezione da HIV ed il
sistema informativo sanitario, assistenziale e farmaceutico
devono essere comunque organizzati e realizzati con modalità
che non consentano l'identificazione della persona e la
pubblicità di notizie che la riguardano. Il Ministro della
sanità provvede a modificare la disciplina per le rilevazioni
epidemiologiche, per la somministrazione di farmaci, per
l'erogazione e l'accesso a forme di previdenza ed assistenza
secondo quanto previsto dal presente articolo.
4. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso
informato, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da
HIV, a terapie antivirali e a terapie per patologie AIDS
correlate, se non per motivi di necessità clinica nel suo
interesse e in seguito all'esplicita manifestazione del
consenso. Sono consentite analisi di accertamento di infezione
da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto
quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con
assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle
persone interessate.
5. La comunicazione dei risultati di accertamenti
diagnostici diretti o indiretti per infezioni da HIV può
essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono
riferiti e deve sempre essere accompagnata da informazioni sul
significato di detti accertamenti.
6. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo
di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla
scuola materna e alla scuola di ogni ordine e grado, per lo
svolgimento di attività sportive, per l'accesso e il
mantenimento di posti di lavoro, per l'affitto di una casa per
uso di
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abitazione o lavoro, per l'uso di servizi o strutture
collettive, pubbliche o private".
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