| 1. Dopo l'articolo 5 della citata legge n. 135 del 1990, è
aggiunto il seguente:
"Art. 5- bis. - (Sanzioni). - 1. Chiunque violi le
norme previste dall'articolo 5 della presente legge, fatta
salva ogni altra conseguenza sul piano penale, civile ed
amministrativo, è trasferito o sospeso, secondo la gravità del
fatto, dalla propria attività o ufficio per un periodo da tre
mesi a tre anni, con provvedimento dell'organo gerarchicamente
competente.
2. Qualora si verifichino casi di violazione dell'articolo
5 in strutture private, comprese le scuole, esse sono chiuse
con provvedimento del prefetto per un periodo da tre mesi a un
anno, secondo la gravità del fatto.
3. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale".
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