| 1. Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno
ordinario di invalidità e alla pensione ordinaria di
inabilità, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, e
successive modificazioni, alle persone con diagnosi di AIDS,
in possesso di certificato attestante la diagnosi rilasciato
da una divisione o clinica delle malattie infettive, è
riconosciuta la riduzione permanente della capacità di lavoro
pari ad almeno il 70 per cento.
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