| 1. Alle persone affette da AIDS, in possesso di
certificato attestante la diagnosi, rilasciato dal primario di
una divisione o clinica delle malattie infettive e con reddito
lordo annuo inferiore a lire 40.000.000, è corrisposta
l'indennità giornaliera di cui all'articolo 1 della legge 14
dicembre 1970, n. 1088, recante miglioramento delle
prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da
tubercolosi. L'indennità è concessa per un periodo di ricovero
e cura anche in regime di day hospital e trattamento
domiciliare, non superiore ai sessanta giorni all'anno.
2. Alle persone affette da AIDS, in possesso di
certificato attestante la diagnosi rilasciato dal primario di
una divisione o clinica delle malattie infettive e con reddito
lordo annuo inferiore a lire 40.000.000, è corrisposto
l'assegno post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge
14 dicembre 1970, n. 1088, come modificato dalla legge 4 marzo
1987, n. 88, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
L'assegno post-sanatoriale non è cumulabile con l'indennità di
cui al comma 2.
3. Alle persone affette da AIDS, in possesso di
certificato attestante la diagnosi rilasciato dal primario di
una divisione o clinica delle malattie infettive e con reddito
lordo annuo inferiore a lire 40.000.000, si applica quanto
disposto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970,
n.1088.
Pag. 11
4. Il contributo non è concesso a chi già percepisce
l'assegno ordinario di invalidità o la pensione ordinaria di
inabilità ovvero l'assegno di accompagnamento di cui
all'articolo 6 della legge 21 novembre 1988, n.508.
| |