| 1. Il Ministro della sanità convoca ogni due anni una
Conferenza nazionale sull'AIDS con il compito di verificare e
confrontare interventi ed attività nel settore della
prevenzione e cura delle infezioni da HIV. Le Conferenze
nazionali devono prevedere piena partecipazione degli
operatori pubblici e privati e delle associazioni di
volontariato e di difesa dei diritti delle persone con
HIV/AIDS.
2. A cura del Ministero della sanità sono pubblicati entro
il 15 maggio di ciascun anno i dati relativi agli interventi
nei settori della prevenzione, informazione, ricerca,
sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento del
personale sanitario e non sanitario, formazione e sostegno
delle associazioni di volontariato finanziate da Ministeri,
dall'Istituto superiore di sanità, dalle regioni, dai comuni
capoluogo di provincia e da ogni altro ente pubblico o privato
che per tale
Pag. 12
attività riceva fondi dallo Stato. I dati devono
contenere tutte le informazioni utili sull'ente o associazione
o persona che ha beneficiato del finanziamento o realizzato
l'iniziativa, sul progetto specifico, sul suo svolgimento, sui
risultati, sui costi e su eventuali altri finanziamenti
ottenuti per l'iniziativa.
3. Per tutte le iniziative svolte, finanziate o ammesse a
finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente
legge il Ministero della sanità pubblica i dati relativi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Presso il Centro operativo AIDS dell'Istituto superiore
di sanità è istituito uno sportello pubblico di informazione e
documentazione sull'AIDS. Lo sportello ha il compito di
fornire alle organizzazioni non governative, agli operatori
pubblici e privati, alle singole persone interessate, ogni
tipo di informazione e copia su:
a) atti normativi, decreti, circolari e ogni altra
pubblicazione di enti statali;
b) dati epidemiologici e sanitari sull'infezione
da HIV in Italia;
c) progetti prodotti o promossi da enti statali
nel settore;
d) materiale informativo ed educativo prodotto da
Ministeri, Commissione nazionale AIDS e ogni altro organismo
statale in materia;
e) associazioni operanti sul territorio
nazionale.
5. La documentazione può essere fornita anche su supporto
informatico.
| |