| 1. Il Ministro della sanità esercita i poteri sostitutivi
per le competenze e le attività individuate dalla presente
legge e dalla citata legge n. 135 del 1990, entro sessanta
giorni dallo scadere dei termini.
2. Le amministrazioni periferiche dello Stato, le regioni,
i comuni, le unità sanitarie locali procedono all'approvazione
Pag. 13
delle specifiche disposizioni per le quali il Ministero non
provvede entro i termini e per le materie previste dalla
presente legge e dalla citata legge n. 135 del 1990. Le
disposizioni così assunte perdono efficacia dall'entrata in
vigore delle disposizioni ministeriali.
| |