| (Programma nazionale
per la fornitura di energia).
1. Allo scopo di assicurare alla produzione, sull'intero
territorio nazionale, congrue forniture di energia a prezzi
equi, necessarie per l'attuazione degli impegni derivanti
dalla presente legge, nonché per accelerare il progresso
civile nelle campagne, il Governo è autorizzato a predisporre
un progetto organico da approvare nelle stesse forme del piano
energetico nazionale.
2. Le regioni o consorzi di regioni dovranno a loro volta
predisporre un piano energetico per il comprensorio di
competenza, coordinato con quello nazionale.
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