| (Autorità unica per le acque).
1. L'acqua rappresenta la risorsa principale per la vita
dell'uomo e per l'attività produttiva agricola. Allo scopo di
preservarne l'igiene, come previsto dall'articolo 1, e di
consentirne una utilizzazione corretta secondo le esigenze
della vita e delle diverse attività produttive, a cominciare
da quella agricola, è istituita un'Autorità unica nazionale
delle acque.
2. All'Autorità di cui al comma 1 è assegnato il compito
di assicurare uniformità di comportamento in tutto il
territorio nazionale per il reperimento, la depurazione,
l'utilizzazione e il costo dell'acqua in rapporto ai diversi
usi.
| |