| (Misure finanziarie
per l'attuazione del programma).
1. Il programma è presentato alle Camere per la sua
approvazione, con l'indicazione dettagliata degli strumenti
normativi e finanziari necessari per la sua progressiva
attuazione.
2. Il Governo, nel presentare il disegno di legge
finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale e le disposizioni collegate alla manovra
di finanza pubblica, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, propone le misure necessarie
per l'attuazione del programma pluriennale di ristrutturazione
del territorio.
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