| (Programma organico
per la ristrutturazione del territorio).
1. Per realizzare gli obiettivi prescritti all'articolo 1,
il Governo, d'intesa con le regioni, ai sensi dell'articolo 9
e sentite le organizzazioni delle categorie interessate,
predispone un programma organico di misure idonee alla
ristrutturazione generale del territorio nazionale, volto in
particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) disincentivare il caotico sviluppo urbano;
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b) valorizzare le zone interne, di collina, di
montagna e periurbane;
c) potenziare le infrastrutture necessarie,
soprattutto ferroviarie, marittime ed aeree, garantendo
condizioni uniformi di trasporto rapido delle persone e delle
merci dal nord al sud e viceversa, da e per le isole,
utilizzando al massimo, anche per eventuali nuove vie di
comunicazione, i tracciati già esistenti e precludendo
comunque ulteriori alterazioni del territorio e nuove offese
al paesaggio;
d) favorire il processo di modernizzazione delle
telecomunicazioni in tutte le regioni senza esclusione
alcuna;
e) offrire gli incentivi necessari per realizzare
gli obiettivi suindicati, anche attraverso la costituzione di
strutture di servizi differenziati di assistenza tecnica e di
supporto alle attività produttive in tutto il territorio
nazionale iniziando dalle zone rurali;
f) definire i provvedimenti particolari per un uso
corretto del territorio, in armonia con i regolamenti e le
direttive comunitarie, valorizzando la funzione primaria
dell'agricoltura quale volàno di riequilibrio territoriale,
produttivo e sociale.
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