| (Princìpi e scopi della legge per il progresso equilibrato
dell'economia e della società).
1. La salvaguardia del suolo agrario e della sua fertilità
al fine di uno sviluppo del settore primario produttivo
corrispondente all'interesse generale, la tutela del
territorio, delle risorse e dei beni ambientali, anche come
mezzo di valorizzazione delle minoranze etniche, la
salvaguardia della biodiversità e dell'equilibrio ecologico
complessivo della penisola, delle isole, del mare territoriale
e di quello sovrastante la piattaforma continentale di
pertinenza dello Stato italiano, l'igiene dell'aria e
dell'acqua, la non contaminazione del sottosuolo,
costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione
dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione.
2. E' compito della Repubblica attuare i princìpi di cui
al comma 1 determinando le condizioni territoriali, produttive
e sociali idonee al progresso equilibrato della società.
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