| (Regolarizzazione dello smaltimento
dei rifiuti contro l'inquinamento).
1. Ai fini della salvaguardia del territorio e
dell'ambiente, l'esercizio delle attività connesse allo
smaltimento dei rifiuti solidi è definito con apposito
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
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comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Particolari incentivi saranno stabiliti per la
costituzione di consorzi di comuni in grado di operare con
metodi scientifici per garantire l'igiene dell'aria e
dell'acqua e preservare, comunque, il territorio
dall'inquinamento.
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