| (Autorità garante per coordinare
tutta l'attività per la ristrutturazione
del territorio).
1. Allo scopo di verificare la coerenza delle norme di
programmazione del territorio attualmente esistenti con il
programma di ristrutturazione di cui all'articolo 2 e per
coordinare l'attività degli enti e istituzioni in materia, è
costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Autorità garante, di seguito denominata "Autorità",
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e
composta dai Ministri delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni, dei
trasporti e della navigazione, dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali, nonché da tre rappresentanti delle
regioni a statuto ordinario e un rappresentante delle regioni
a statuto speciale.
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