| (Il lavoro manuale
nell'istruzione di base primaria).
1. Il biennio corsuale della formazione professionale di
base svolto dai centri di formazione professionale che operano
attraverso le regioni, organizzato in conformità all'articolo
5 è riconosciuto valido per
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soddisfare il diritto-dovere
all'istruzione fino all'età di 16 anni, con pari dignità e
autonomia programmatoria rispetto al biennio a contenuti
prevalentemente concettuali.
2. I corsi del biennio sono denominati "corsi di
formazione professionale e di istruzione di base".
3. Ai corsi di formazione professionale e di istruzione di
base è mantenuta la loro caratterizzazione prevalentemente
manuale-tecnico-pratica.
4. Allo scopo di favorire la formazione manuale
tecnico-pratica e l'educazione al lavoro, sono incentivati:
a) gli orari formativi a tempo pieno;
b) i tirocini aziendali come pre-esperienze di
lavoro in azienda, anche se antecedenti al rilascio del nulla
osta per l'avviamento al lavoro.
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