| (I referenti pubblici e istituzionali).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e le regioni sono i
referenti pubblici e istituzionali per la programmazione,
l'autorizzazione e il governo del biennio corsuale di cui
all'articolo 3. Essi esplicano il loro intervento
istituzionale e di governo, di concerto, per quanto di loro
competenza, mediante un organismo nazionale paritetico di
coordinamento.
| |