| (Le materie di insegnamento e i docenti).
1. Le discipline pratiche sono scelte per settore
vocazionale dell'allievo in base alle offerte formative delle
strutture (centri di formazione professionale) presenti sul
territorio, rapportate abitualmente all'economia e al settore
produttivo prevalenti del territorio stesso.
2. All'insegnamento delle discipline pratiche e di
laboratorio sono deputati insegnanti pratici già inquadrati
nella formazione
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professionale o dotati di provata e congrua
esperienza lavorativa tecnico-pratica nei settori specifici
del loro insegnamento, conforme ai contratti collettivi
nazionali di lavoro della formazione professionale e alle
direttive regionali.
3. Particolare cura deve essere posta da parte delle
strutture formative, di intesa con le associazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti ed autonomi e con le amministrazioni
locali referenti per la formazione professionale,
nell'individuare le particolari competenze professionali
presenti sul territorio nel settore delle arti e dei mestieri,
allo scopo di recuperare, salvaguardare, valorizzare,
trasmettere alle future generazioni il patrimonio di
esperienza dei maestri artigiani, che ne sono artefici e
depositari, portando gli stessi anche all'interno delle
strutture formative in qualità di docenti esperti,
indipendentemente dai titoli di studio dei quali sono in
possesso.
4. Gli insegnanti pratici di cui al comma 1 hanno parità
di responsabilità formativa e di trattamento contrattuale con
i docenti delle discipline teoriche.
5. L'insegnamento delle discipline teoriche comprende:
a) un'area storico-linguistico-giuridica;
b) un'area scientifico-logico-matematica;
c) un'area tecnico-professionale di indirizzo.
6. All'insegnamento delle discipline teoriche sono
deputati gli insegnanti teorici già inquadrati nella
formazione professionale per le discipline in oggetto; in caso
di nuove assunzioni queste avvengono nel rispetto delle norme
vigenti in base alle direttive regionali e ai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
7. Per gli operatori non docenti, addetti alla dirigenza,
all'amministrazione e ai servizi si applicano le disposizioni
di cui alle direttive regionali e ai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
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