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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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73
DDL0004-0007
Progetto di legge Camera n. 4 - testo presentato - (DDL13-4)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C4. TESTIPDL
...C4.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Le materie di insegnamento e i docenti).
     1.  Le discipline pratiche sono scelte per settore
  vocazionale dell'allievo in base alle offerte formative delle
  strutture (centri di formazione professionale) presenti sul
  territorio, rapportate abitualmente all'economia e al settore
  produttivo prevalenti del territorio stesso.
     2.  All'insegnamento delle discipline pratiche e di
  laboratorio sono deputati insegnanti pratici già inquadrati
  nella formazione
 
                               Pag. 8
 
  professionale o dotati di provata e congrua
  esperienza lavorativa tecnico-pratica nei settori specifici
  del loro insegnamento, conforme ai contratti collettivi
  nazionali di lavoro della formazione professionale e alle
  direttive regionali.
     3.  Particolare cura deve essere posta da parte delle
  strutture formative, di intesa con le associazioni sindacali
  dei lavoratori dipendenti ed autonomi e con le amministrazioni
  locali referenti per la formazione professionale,
  nell'individuare le particolari competenze professionali
  presenti sul territorio nel settore delle arti e dei mestieri,
  allo scopo di recuperare, salvaguardare, valorizzare,
  trasmettere alle future generazioni il patrimonio di
  esperienza dei maestri artigiani, che ne sono artefici e
  depositari, portando gli stessi anche all'interno delle
  strutture formative in qualità di docenti esperti,
  indipendentemente dai titoli di studio dei quali sono in
  possesso.
     4.  Gli insegnanti pratici di cui al comma 1 hanno parità
  di responsabilità formativa e di trattamento contrattuale con
  i docenti delle discipline teoriche.
     5.  L'insegnamento delle discipline teoriche comprende:
         a)  un'area storico-linguistico-giuridica;
         b)  un'area scientifico-logico-matematica;
         c)  un'area tecnico-professionale di indirizzo.
     6.  All'insegnamento delle discipline teoriche sono
  deputati gli insegnanti teorici già inquadrati nella
  formazione professionale per le discipline in oggetto; in caso
  di nuove assunzioni queste avvengono nel rispetto delle norme
  vigenti in base alle direttive regionali e ai contratti
  collettivi nazionali di lavoro.
     7.  Per gli operatori non docenti, addetti alla dirigenza,
  all'amministrazione e ai servizi si applicano le disposizioni
  di cui alle direttive regionali e ai contratti collettivi
  nazionali di lavoro.
 
DATA=940726 FASCID=DDL13-4 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0004 TOTPAG=0011 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=000400 00 FASCIDC=13DDL0004 SORTNAV=0000400 000 00000 ZZDDLC4 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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