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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

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81
DDL0004-0002
Relazione Camera n. 4-A (DDL13-4-A)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A, C4397A, C4416A, C4552A. TESTIPDL
...C4A, C280A, C1653A, C2493bisA, C3390A, C3883A, C3952A, C4397A, C4416A, C4552A.
Pag. 5 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC4A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        esaminato il disegno di legge 3952 e abb.;
        rilevato che il testo, che interviene nell'ambito dei
  cicli di istruzione, materia già disciplinata dal testo unico
  in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado,
  decreto legislativo n. 297 del 1994, non è formulato come
  intervento di novellazione del suddetto decreto legislativo,
  ma come una autonoma legge di principio, con ciò destando
  perplessità in ordine alla possibilità di dar luogo a problemi
  di coordinamento, ritiene che, per la conformità ai parametri
  stabiliti dagli articoli 16- bis  e 96- bis  del
  Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
  ai sensi del comma 6 del citato articolo 16- bis:
          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
  semplificazione e il riordinamento della legislazione
  vigente,
        all'articolo 3 sia soppressa la disposizione contenuta
  nel comma 3, già prevista nel testo unico in materia di
  istruzione n. 297 del 1994, in quanto essa sembra riferire la
  garanzia della libertà di insegnamento non alla generalità
  degli insegnanti ma ai soli docenti della scuola di base;
        chiarisca la Commissione i criteri, prevedendo
  specifiche disposizioni in merito, per il riordino complessivo
  della materia al termine del processo di attuazione della
  riforma, considerato che i regolamenti di delegificazione per
  l'attuazione della riforma incideranno presumibilmente
  soltanto su alcune delle norme del testo unico in materia di
  istruzione n. 297 del 1994; ciò potrebbe determinare, in
  materia finora contenuta in gran parte nel suddetto testo
  unico, una frammentazione di fonti normative, in
  controtendenza con l'attuale orientamento di politica
  legislativa che, a fini di semplificazione e riordino della
  normativa vigente, privilegia il ricorso allo strumento dei
  testi unici nei quali possono confluire norme sia di rango
  primario che di rango secondario;
        considerato che l'articolo 5, comma 4, prevede
  l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma
  2, della legge n. 400 del 1998 - senza previamente individuare
  le norme da abrogare, come invece previsto dal citato
  articolo, bensì rimettendo a tali regolamenti il compito di
  effettuare una "ricognizione" delle norme abrogate - chiarisca
  la Commissione, data l'incertezza interpretativa che suscita
  l'uso del termine "ricognizione" compiuta dal citato comma 4,
  se le norme del testo unico n. 297 del 1994 incompatibili con
  quelle del testo in oggetto siano da ritenersi già
  implicitamente abrogate a seguito della sua entrata in vigore,
 
                               Pag. 6
 
  ovvero se la loro abrogazione sia subordinata alla previa
  individuazione da parte dei regolamenti di delegificazione;
  nel secondo caso, tuttavia, restando esse in vigore fino
  all'attuazione del testo in esame si creerebbe una sorta di
  "ingorgo" normativo, suscettibile di produrre difficoltà di
  interpretazione e di applicazione, aggravato dalla
  considerazione del fatto che il testo in esame non stabilisce
  alcun termine per l'emanazione dei suddetti regolamenti,
  essendo rimessa ogni scansione temporale al piano di cui
  all'articolo 5, comma 1.
      Il Comitato osserva altresì che:
          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
  semplificazione e il riordinamento della legislazione
  vigente
        con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 5
  comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di precisare
  ulteriormente i principi e i criteri direttivi cui tali
  regolamenti dovranno ispirarsi; infatti, nonostante che essi
  possano desumersi dal piano di attuazione della riforma di cui
  all'articolo 5, comma 1, oltre che dalle disposizioni
  contenute nel testo in esame, sia l'estrema genericità di tali
  disposizioni, sia la mancanza di chiarezza della natura
  giuridica del suddetto piano, in merito alla quale appare
  opportuno che la Commissione preveda specifiche disposizioni
  di chiarimento, lasciano ampia discrezionalità all'Esecutivo
  nell'attuazione della legge;
        all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione
  l'opportunità di chiarire se la durata complessiva
  dell'obbligo scolastico sia di 9 anni, anche in considerazione
  del fatto che tale durata era fissata dalla legge n. 9 del
  1999 che prevede l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 10
  anni, con la previsione della durata per 9 anni limitatamente
  alla prima applicazione della disciplina;
        all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione
  l'opportunità di chiarire quale sia l'ambito di autonomia che
  residua per le istituzioni scolastiche nella definizione delle
  articolazioni interne del ciclo primario;
        all'articolo 4, comma 9, relativo alla formazione
  superiore non universitaria, appare opportuno prevedere
  disposizioni di coordinamento con l'articolo 69 della legge
  144 del 1999, vertente sul medesimo punto;
        all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione
  l'opportunità di non specificare che il parere sul piano debba
  essere reso dalle Commissioni competenti, lasciandosi così ai
  Regolamenti parlamentari il compito di individuare la sede per
  l'espressione del parere;
          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione:
        all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di
  prevedere al comma 1- bis  dopo le parole "tutti i
  bambini" le parole "e le bambine", in tal modo coordinandolo
  con quanto previsto dal comma 1.
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0004 TOTPAG=0016 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=000400A00 FASCIDC=13DDL0004 A SORTNAV=0000400A000 00000 ZZDDLC4A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002
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