| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge 3952 e abb.;
rilevato che il testo, che interviene nell'ambito dei
cicli di istruzione, materia già disciplinata dal testo unico
in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado,
decreto legislativo n. 297 del 1994, non è formulato come
intervento di novellazione del suddetto decreto legislativo,
ma come una autonoma legge di principio, con ciò destando
perplessità in ordine alla possibilità di dar luogo a problemi
di coordinamento, ritiene che, per la conformità ai parametri
stabiliti dagli articoli 16- bis e 96- bis del
Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
ai sensi del comma 6 del citato articolo 16- bis:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente,
all'articolo 3 sia soppressa la disposizione contenuta
nel comma 3, già prevista nel testo unico in materia di
istruzione n. 297 del 1994, in quanto essa sembra riferire la
garanzia della libertà di insegnamento non alla generalità
degli insegnanti ma ai soli docenti della scuola di base;
chiarisca la Commissione i criteri, prevedendo
specifiche disposizioni in merito, per il riordino complessivo
della materia al termine del processo di attuazione della
riforma, considerato che i regolamenti di delegificazione per
l'attuazione della riforma incideranno presumibilmente
soltanto su alcune delle norme del testo unico in materia di
istruzione n. 297 del 1994; ciò potrebbe determinare, in
materia finora contenuta in gran parte nel suddetto testo
unico, una frammentazione di fonti normative, in
controtendenza con l'attuale orientamento di politica
legislativa che, a fini di semplificazione e riordino della
normativa vigente, privilegia il ricorso allo strumento dei
testi unici nei quali possono confluire norme sia di rango
primario che di rango secondario;
considerato che l'articolo 5, comma 4, prevede
l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge n. 400 del 1998 - senza previamente individuare
le norme da abrogare, come invece previsto dal citato
articolo, bensì rimettendo a tali regolamenti il compito di
effettuare una "ricognizione" delle norme abrogate - chiarisca
la Commissione, data l'incertezza interpretativa che suscita
l'uso del termine "ricognizione" compiuta dal citato comma 4,
se le norme del testo unico n. 297 del 1994 incompatibili con
quelle del testo in oggetto siano da ritenersi già
implicitamente abrogate a seguito della sua entrata in vigore,
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ovvero se la loro abrogazione sia subordinata alla previa
individuazione da parte dei regolamenti di delegificazione;
nel secondo caso, tuttavia, restando esse in vigore fino
all'attuazione del testo in esame si creerebbe una sorta di
"ingorgo" normativo, suscettibile di produrre difficoltà di
interpretazione e di applicazione, aggravato dalla
considerazione del fatto che il testo in esame non stabilisce
alcun termine per l'emanazione dei suddetti regolamenti,
essendo rimessa ogni scansione temporale al piano di cui
all'articolo 5, comma 1.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente
con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 5
comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di precisare
ulteriormente i principi e i criteri direttivi cui tali
regolamenti dovranno ispirarsi; infatti, nonostante che essi
possano desumersi dal piano di attuazione della riforma di cui
all'articolo 5, comma 1, oltre che dalle disposizioni
contenute nel testo in esame, sia l'estrema genericità di tali
disposizioni, sia la mancanza di chiarezza della natura
giuridica del suddetto piano, in merito alla quale appare
opportuno che la Commissione preveda specifiche disposizioni
di chiarimento, lasciano ampia discrezionalità all'Esecutivo
nell'attuazione della legge;
all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione
l'opportunità di chiarire se la durata complessiva
dell'obbligo scolastico sia di 9 anni, anche in considerazione
del fatto che tale durata era fissata dalla legge n. 9 del
1999 che prevede l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 10
anni, con la previsione della durata per 9 anni limitatamente
alla prima applicazione della disciplina;
all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di chiarire quale sia l'ambito di autonomia che
residua per le istituzioni scolastiche nella definizione delle
articolazioni interne del ciclo primario;
all'articolo 4, comma 9, relativo alla formazione
superiore non universitaria, appare opportuno prevedere
disposizioni di coordinamento con l'articolo 69 della legge
144 del 1999, vertente sul medesimo punto;
all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione
l'opportunità di non specificare che il parere sul piano debba
essere reso dalle Commissioni competenti, lasciandosi così ai
Regolamenti parlamentari il compito di individuare la sede per
l'espressione del parere;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di
prevedere al comma 1- bis dopo le parole "tutti i
bambini" le parole "e le bambine", in tal modo coordinandolo
con quanto previsto dal comma 1.
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