| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30, commi
quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in
relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 marzo 1996
(mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
legislatura)
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ORDINANZA EX ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
12 MARZO 1996, N. 116
Il giudice per le indagini preliminari, dottor Giancarlo
Pesce;
letti gli atti del procedimento penale indicato in
oggetto;
rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio,
IMPUTATO
del reato previsto e punito dagli articoli 110, 595,
commi primo, secondo e terzo del codice penale e 30, commi
quarto e quinto della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in
relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
in quanto, intervistato da Liguori nel corso del programma
"Fatti e Misfatti" trasmesso da Italia 1 ipotizzava che
l'allusione ai "falsi laureati" fatta dal Ministro Mancuso nel
discorso al Senato del 19 ottobre 1995, fosse diretta ad
Antonio Di Pietro; spiegava, peraltro, che circolava da giorni
la notizia che Di Pietro non fosse laureato; infine sfidava Di
Pietro a mostrare il proprio certificato di laurea ed invitava
il professore relatore ad interloquire in televisione per dare
pubblica conferma del superamento dell'esame di laurea da
parte dello stesso Di Pietro, così offendendone la
reputazione, in concorso con l'intervistatore.
Con le aggravanti di aver arrecato l'offesa a mezzo della
televisione, peraltro con attribuzione di fatto
determinato.
Da Cologno Monzese il 21 ottobre 1995;
e rinviato avanti a questo giudice per l'udienza
preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e
seguenti ha depositato in data 5 corrente mese memoria con la
quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso di
specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo
l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
Osservato:
che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni;
che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12
marzo 1996, n. 116, dettante "Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", invocabile
nella specie in base al principio tempus regit actum, prevede
che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per la
presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze
e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e
negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di
voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
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che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è
demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68
della Costituzione sia altresì applicabile "ad attività
divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento";
che pertanto, ove si verta in uno dei casi
espressamente previsti dal citato primo comma (attività
strettamente parlamentari) oppure, trattandosi di attività
extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle
attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere
divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso
di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente
deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il
processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il
procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini
preliminari.
Ritenuto:
che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi
Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un
reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una
trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata
ed in occasione di un programma di attualità ("Fatti e
Misfatti") manifestamente non inquadrabile tra le attività
tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare
all'evidenza non fondata l'eccezione de qua con riguardo
al già citato primo comma dell'articolo 2;
che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo
comma dello stesso articolo, atteso che il programma
televisivo in questione non può essere considerato un'attività
connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa
della medesima. A siffatta conclusione si perviene invero
agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma
l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì
in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume,
alla stregua di un comune giornalista od opinionista,
esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali
anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo
politico.
Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle
affermazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la
parte offesa, dottor Antonio Di Pietro, non è un atto
parlamentare, un'espressione di voto od un giudizio formulato
in occasione dell'esercizio di una tipica funzione
parlamentare, bensì un "pettegolezzo", una "voce" che sarebbe
circolata (come precisata dallo stesso Sgarbi
all'intervistatore Liguori) a seguito di dichiarazioni fatte
dall'allora Ministro di grazia e giustizia Mancuso, nel
discorso al Senato della Repubblica tenuto il giorno 19
ottobre 1995. Il caso di specie riguarda pertanto un commento
effettuato dall'imputato in relazione a tale "pettegolezzo",
che si assume circolasse da qualche giorno (il programma è
infatti successivo al discorso menzionato dal Ministro
Mancuso) e la cui paternità è attribuibile a persone diverse
dall'imputato medesimo.
A parere di questo giudice, non può dunque fondatamente
sostenersi che il commento in ordine al suddetto pettegolezzo
o "voce" anonimi fatto nella sede indicata dall'onorevole
Sgarbi, costituisca
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un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni di
parlamentare o comunque nel corso di attività divulgative
connesse all'espletamento di attività strettamente
parlamentari. Considerato tuttavia che, nel caso di mancato
accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
della Costituzione il giudice è tenuto, a mente del quarto
comma dell'articolo 2 citato, a trasmettere direttamente copia
degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare
interessato, con sospensione di diritto del procedimento fino
alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
della Camera medesima;
PER QUESTI MOTIVI
ORDINA
l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di
copia degli atti del procedimento penale n. 2957/95 R.G.
(3827/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla
Cancelleria per l'esecuzione,
DICHIARA
conseguentemente sospeso, ai sensi del comma quinto,
articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 1996, n. 116, il
procedimento stesso,
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al
pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che
l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996
non sarà tenuta.
Bergamo, 15 marzo 1996.
L'Assistente giudiziario Il Giudice per le indagini
Sacco Franco preliminari
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: FRANCO RAFFALDINI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30, commi
quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in
relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
47
(diffamazione col mezzo della stampa)
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 19 marzo 1996
Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
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Onorevoli Colleghi! - La questione che si sottopone
all'Assemblea riguarda un episodio riferito ad una
trasmissione televisiva ("Fatti e misfatti") del 21 ottobre
1995, alla quale partecipavano Paolo Liguori e il deputato
Vittorio Sgarbi.
In quella trasmissione vengono proposti spezzoni
dell'intervento al Senato del 19 ottobre 1995 del ministro
Filippo Mancuso, tra i quali vi è una allusione a "falsi
laureati".
Intervistato da Paolo Liguori, il deputato Sgarbi accosta
Antonio Di Pietro alle persone cui si riferisce Mancuso,
richiamandosi ad ambienti giornalistici che gli avrebbero
riferito la circostanza dell'essere Di Pietro sprovvisto di
laurea. Sfida quindi Di Pietro a mostrare il proprio
certificato di laurea, invitando il professore relatore a dare
pubblica conferma in televisione del superamento dell'esame di
laurea da parte dello stesso Di Pietro.
Nei giorni precedenti la trasmissione alcuni giornali
risultavano effettivamente polemizzare tra loro sulla laurea
di Di Pietro; nei giorni successivi un giornale riportava i
dati del conseguimento della laurea da parte di Di Pietro.
Per queste affermazioni è stato richiesto il rinvio a
giudizio per diffamazione a mezzo stampa da parte del
tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Sgarbi. Nel
marzo 1996 il tribunale trasmette alla Camera dei deputati
copia degli atti del procedimento.
L'episodio citato si può inserire in un contesto di
grande scontro politico che ha caratterizzato quel periodo e
quei giorni in particolare, nei quali anche la questione
specifica era oggetto di una forte polemica pubblica tra
alcuni quotidiani nazionali.
In questo contesto politico si possono collocare le
dichiarazioni e le opinioni del deputato Sgarbi, espresse
nella funzione di parlamentare. Tale è stata l'opinione
unanime della Giunta che nella seduta del 31 luglio 1996 ha
approvato la proposta del relatore di riferire all'Assemblea
nel senso per cui i fatti citati concernono opinioni espresse
nell'esercizio della funzione parlamentare.
Franco RAFFALDINI, Relatore.
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