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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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DOC4T-0020
DOC IV ter n. 20 Legisl. XIII
19-03-96 [ DOC13-4TER-20 DO C134TER0020 13DOC4TER 00020 DOC13-4TER-20A 13DOC4TER 00020 A 000400022 DOC4TER 00020 000004T002000000101000430SI1 4 000101000238SI1 2 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30, commi
  quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in
  relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 19 marzo 1996
  (mantenuta all'ordine del giorno dalla precedente
                         legislatura)
 
                              Pag.2
 
          ORDINANZA EX ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
                    12 MARZO 1996, N. 116
      Il giudice per le indagini preliminari, dottor Giancarlo
  Pesce;
        letti gli atti del procedimento penale indicato in
  oggetto;
        rilevato che la difesa di Sgarbi Vittorio,
                           IMPUTATO
        del reato previsto e punito dagli articoli 110, 595,
  commi primo, secondo e terzo del codice penale e 30, commi
  quarto e quinto della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in
  relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
  in quanto, intervistato da Liguori nel corso del programma
  "Fatti e Misfatti" trasmesso da  Italia 1  ipotizzava che
  l'allusione ai "falsi laureati" fatta dal Ministro Mancuso nel
  discorso al Senato del 19 ottobre 1995, fosse diretta ad
  Antonio Di Pietro; spiegava, peraltro, che circolava da giorni
  la notizia che Di Pietro non fosse laureato; infine sfidava Di
  Pietro a mostrare il proprio certificato di laurea ed invitava
  il professore relatore ad interloquire in televisione per dare
  pubblica conferma del superamento dell'esame di laurea da
  parte dello stesso Di Pietro, così offendendone la
  reputazione, in concorso con l'intervistatore.
      Con le aggravanti di aver arrecato l'offesa a mezzo della
  televisione, peraltro con attribuzione di fatto
  determinato.
      Da Cologno Monzese il 21 ottobre 1995;
        e rinviato avanti a questo giudice per l'udienza
  preliminare che si terrà il giorno 20 marzo 1996 alle ore 9 e
  seguenti ha depositato in data 5 corrente mese memoria con la
  quale si eccepisce preliminarmente l'applicabilità nel caso di
  specie dell'articolo 68 della Costituzione, rivestendo
  l'imputato la qualità di membro della Camera dei Deputati.
      Osservato:
        che l'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i
  membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
  delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
  loro funzioni;
        che l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 12
  marzo 1996, n. 116, dettante "Disposizioni urgenti per
  l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", invocabile
  nella specie in base al principio tempus regit actum, prevede
  che l'articolo 68 medesimo si applica in ogni caso per la
  presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti,
  ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze
  e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e
  negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di
  voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare;
 
                              Pag.3
 
        che inoltre, ai sensi del successivo terzo comma, è
  demandato al giudice che procede di valutare se l'articolo 68
  della Costituzione sia altresì applicabile "ad attività
  divulgative connesse, pur se svolte fuori dal Parlamento";
        che pertanto, ove si verta in uno dei casi
  espressamente previsti dal citato primo comma (attività
  strettamente parlamentari) oppure, trattandosi di attività
  extraparlamentari, le stesse siano comunque connesse alle
  attività parlamentari vere e proprie ed abbiano carattere
  divulgativo delle medesime ed il giudice ritenga che nel caso
  di specie sia invocabile l'articolo 68, il giudice procedente
  deve dichiararlo con sentenza, se sia già stato instaurato il
  processo, ovvero pronunciare decreto di archiviazione ove il
  procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini
  preliminari.
      Ritenuto:
        che nel caso in esame, essendo l'imputato Sgarbi
  Vittorio, membro del Parlamento, chiamato a rispondere di un
  reato (diffamazione aggravata) commesso nel corso di una
  trasmissione televisiva diffusa da una rete televisiva privata
  ed in occasione di un programma di attualità ("Fatti e
  Misfatti") manifestamente non inquadrabile tra le attività
  tipiche riconducibili alla funzione parlamentare, appare
  all'evidenza non fondata l'eccezione  de qua  con riguardo
  al già citato primo comma dell'articolo 2;
        che neppure si appalesa utilmente invocabile il terzo
  comma dello stesso articolo, atteso che il programma
  televisivo in questione non può essere considerato un'attività
  connessa a quella parlamentare ed avente natura divulgativa
  della medesima.  A siffatta conclusione si perviene invero
  agevolmente ove si ponga mente a che in tale programma
  l'onorevole Sgarbi non agiva nella veste di parlamentare bensì
  in quella di commentatore di fatti di cronaca e di costume,
  alla stregua di un comune giornalista od opinionista,
  esprimendo giudizi ed osservazioni strettamente personali
  anche se riflettenti i propri convincimenti di uomo
  politico.
      Può essere aggiunto, inoltre, che oggetto delle
  affermazioni attribuite all'onorevole Sgarbi e riguardanti la
  parte offesa, dottor Antonio Di Pietro, non è un atto
  parlamentare, un'espressione di voto od un giudizio formulato
  in occasione dell'esercizio di una tipica funzione
  parlamentare, bensì un "pettegolezzo", una "voce" che sarebbe
  circolata (come precisata dallo stesso Sgarbi
  all'intervistatore Liguori) a seguito di dichiarazioni fatte
  dall'allora Ministro di grazia e giustizia Mancuso, nel
  discorso al Senato della Repubblica tenuto il giorno 19
  ottobre 1995.  Il caso di specie riguarda pertanto un commento
  effettuato dall'imputato in relazione a tale "pettegolezzo",
  che si assume circolasse da qualche giorno (il programma è
  infatti successivo al discorso menzionato dal Ministro
  Mancuso) e la cui paternità è attribuibile a persone diverse
  dall'imputato medesimo.
      A parere di questo giudice, non può dunque fondatamente
  sostenersi che il commento in ordine al suddetto pettegolezzo
  o "voce" anonimi fatto nella sede indicata dall'onorevole
  Sgarbi, costituisca
 
                              Pag.4
 
  un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni di
  parlamentare o comunque nel corso di attività divulgative
  connesse all'espletamento di attività strettamente
  parlamentari.  Considerato tuttavia che, nel caso di mancato
  accoglimento dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68
  della Costituzione il giudice è tenuto, a mente del quarto
  comma dell'articolo 2 citato, a trasmettere direttamente copia
  degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare
  interessato, con sospensione di diritto del procedimento fino
  alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
  termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
  della Camera medesima;
                      PER QUESTI MOTIVI
                            ORDINA
      l'immediata trasmissione alla Camera dei deputati di
  copia degli atti del procedimento penale n. 2957/95 R.G.
  (3827/95 R. GIP) a carico di Sgarbi Vittorio, mandando alla
  Cancelleria per l'esecuzione,
                           DICHIARA
      conseguentemente sospeso, ai sensi del comma quinto,
  articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 1996, n. 116, il
  procedimento stesso,
                            MANDA
      alla Cancelleria per le comunicazioni del caso al
  pubblico ministero in sede ed alle altre parti, con avviso che
  l'udienza preliminare già fissata per il giorno 20 marzo 1996
  non sarà tenuta.
      Bergamo, 15 marzo 1996.
  L'Assistente giudiziario      Il Giudice per le indagini
      Sacco Franco                     preliminari
      Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1996.
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
               (Relatore:  FRANCO RAFFALDINI)
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SGARBI
  per il reato di cui agli articoli 595, commi primo,
  secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30, commi
  quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in
  relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.
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            (diffamazione col mezzo della stampa)
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI BERGAMO
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                       il 19 marzo 1996
       Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1996
 
                              Pag.2
 
     Onorevoli Colleghi! - La questione che si sottopone
  all'Assemblea riguarda un episodio riferito ad una
  trasmissione televisiva ("Fatti e misfatti") del 21 ottobre
  1995, alla quale partecipavano Paolo Liguori e il deputato
  Vittorio Sgarbi.
      In quella trasmissione vengono proposti spezzoni
  dell'intervento al Senato del 19 ottobre 1995 del ministro
  Filippo Mancuso, tra i quali vi è una allusione a "falsi
  laureati".
      Intervistato da Paolo Liguori, il deputato Sgarbi accosta
  Antonio Di Pietro alle persone cui si riferisce Mancuso,
  richiamandosi ad ambienti giornalistici che gli avrebbero
  riferito la circostanza dell'essere Di Pietro sprovvisto di
  laurea.  Sfida quindi Di Pietro a mostrare il proprio
  certificato di laurea, invitando il professore relatore a dare
  pubblica conferma in televisione del superamento dell'esame di
  laurea da parte dello stesso Di Pietro.
      Nei giorni precedenti la trasmissione alcuni giornali
  risultavano effettivamente polemizzare tra loro sulla laurea
  di Di Pietro; nei giorni successivi un giornale riportava i
  dati del conseguimento della laurea da parte di Di Pietro.
      Per queste affermazioni è stato richiesto il rinvio a
  giudizio per diffamazione a mezzo stampa da parte del
  tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Sgarbi.  Nel
  marzo 1996 il tribunale trasmette alla Camera dei deputati
  copia degli atti del procedimento.
      L'episodio citato si può inserire in un contesto di
  grande scontro politico che ha caratterizzato quel periodo e
  quei giorni in particolare, nei quali anche la questione
  specifica era oggetto di una forte polemica pubblica tra
  alcuni quotidiani nazionali.
      In questo contesto politico si possono collocare le
  dichiarazioni e le opinioni del deputato Sgarbi, espresse
  nella funzione di parlamentare.  Tale è stata l'opinione
  unanime della Giunta che nella seduta del 31 luglio 1996 ha
  approvato la proposta del relatore di riferire all'Assemblea
  nel senso per cui i fatti citati concernono opinioni espresse
  nell'esercizio della funzione parlamentare.
                                Franco RAFFALDINI,  Relatore.
 
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