| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 novembre 1996
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TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA
articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
466
N. 1934/96 R.G. notizie di reato
N. 1869/96 R.G. G.I.P.
Il giudice dottor Roberto Spanò,
letti gli atti del procedimento penale a carico
dell'onorevole Sgarbi Vittorio, nato a Ferrara l'8 maggio
1952, e di Gori Giorgio, nato a Bergamo il 24 maggio 1960, in
relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 595 commi
primo, secondo e terzo del codice penale, 13 della legge n.
47 del 1948, così come richiamato dall'articolo 30 della legge
n. 223 del 1990, fatto commesso in data 14 marzo 1996
nell'ambito della trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani",
trasmessa dalla rete televisiva "Canale 5", ai danni dei
sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di
Milano dottor Gherardo Colombo e dottor Ilda Bocassini;
letta l'istanza, depositata il 17 ottobre 1996 dalla
difesa dell'imputato, e quindi illustrata oralmente
all'odierna udienza preliminare, con la quale è stata rilevata
la questione relativa all'applicabilità nel caso di specie
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con
conseguente richiesta di immediata declaratoria di non
punibilità ex articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 466
del 1996, o, in subordine, di sospensione del procedimento e
trasmissione degli atti alla competente Camera ex articolo 4
del medesimo decreto-legge;
rilevato, più in particolare, che la difesa ha
argomentato la propria richiesta sostenendo che le condotte
ascritte all'imputato rientrano nel mandato e nelle
prerogative parlamentari, quantomeno sotto il profilo delle
"attività divulgative connesse", e che in ogni caso trattasi
di contestazioni infondate nel merito;
rilevato che le argomentazioni difensive non sono
condivisibili, in quanto le condotte riferite nella richiesta
di rinvio a giudizio all'onorevole Sgarbi appaiono
obiettivamente e manifestamente non connesse al mandato
parlamentare, che è finalizzato allo svolgimento di alte e
delicate funzioni (quali la formazione delle leggi, la
collaborazione alla formazione degli altri organi
costituzionali, lo svolgimento di funzioni giurisdizionali),
proprio per questo tutelate a mezzo di una specifica forma di
"irresponsabilità", insuscettibile, per la sua natura
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di jus singulare, di analogie ed estensioni che si
pongano in contrasto con la dizione dell'articolo 68 della
Costituzione e con la ratio juris delle prerogative del
Parlamento;
rilevato in particolare che deve ritenersi al di fuori
dell'ambito di cui sopra la divulgazione di giudizi che
presentano, quantomeno, un fumus diffamatorio, a mezzo
di una trasmissione televisiva, e ciò sia che l'autore di essi
abbia agito in qualità di scrittore, saggista od opinionista,
sia in virtù di mandato elettorale (che è cosa diversa dal
mandato parlamentare, v. Cass. Pen., sez. VI, 16 giugno 1980),
poiché anche in tale ipotesi il membro di una Assemblea
legislativa incontra nella critica politica (nella quale pure
può rientrare la valutazione delcomportamento dei magistrati)
gli stessi limiti espressivi degli altri cittadini;
rilevato che alla luce di quanto sopra esposto non va
accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, e che quindi, ex articolo
4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, deve disporsi
trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati con
conseguente sospensione del processo fino alla deliberazione
della stessa - e, comunque, non oltre il termine di 120 giorni
dalla recezione degli atti -:
rilevato che non appare necessaria né opportuna la
separazione del procedimento rispetto al coimputato Gori
Giorgio;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
466,
RIGETTA
l'eccezione avanzata dalla difesa dell'onorevole Sgarbi
concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione;
ORDINA
l'immediata trasmissione di copia degli atti del presente
processo alla Camera dei deputati per le determinazioni di
competenza;
DICHIARA
la sospensione del processo sino alla deliberazione della
Camera dei deputati, e, comunque, per un periodo non superiore
a 120 giorni dalla recezione degli atti da parte della
predetta Camera;
RINVIA
il processo all'udienza del 5 marzo 1997, ore 10.15, dandone
avviso alle parti presenti.
Brescia, 21 ottobre 1996.
Il Giudice
(Dott. Roberto Spanò)
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BERSELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e
terzo comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)
TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 2 novembre 1996
Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1998
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
avanzata dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Brescia con ordinanza del 21 ottobre 1996.
Il giudice aveva ritenuto di non accogliere l'eccezione
concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della
Costituzione e, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6
settembre 1996, n. 466 aveva inviato gli atti alla Camera
perché fosse questa a pronunciarsi.
Il documento è stato mantenuto all'ordine del giorno della
Camera anche dopo la decadenza del citato decreto-legge e dei
successivi che lo hanno reiterato in virtù del fatto che la
Camera si ritiene comunque competente a deliberare in materia
di insindacabilità dei propri membri secondo i principi più
volte enunciati dalla Corte costituzionale in numerose
sentenze.
Questi i fatti all'origine della vicenda. Il deputato
Sgarbi è accusato del reato di diffamazione aggravata per
avere, nel corso della trasmissione "Sgarbi Quotidiani" del 14
marzo 1996, pronunciato le seguenti parole, riferite al dottor
Renato Squillante, come è noto ex capo dell'ufficio GIP
presso il Tribunale di Roma ed indagato in un procedimento
penale per corruzione presso il Tribunale di Milano:
"Quest'uomo è innocente. Quest'uomo è innocente. Quest'uomo
di settantun anni, questo magistrato è innocente: Chi lo ha
arrestato ha fatto un crimine ... (...)
Ora il nemico è lui perché con intercettazioni illecite
... (...)
Ricorderete che si trovò una cimice al bar e siccome si
pensò che l'avesse messa la mafia si gridò allo scandalo. Si
seppe poi che l'aveva messa l'antimafia e va be' ... (...) La
stessa cosa se è fatta dalla mafia è un crimine se fatta
dall'antimafia va bene.
Non poteva su false accuse essere arrestato Renato
Squillante. Quest'uomo è innocente. Ricordate questo volto:
quest'uomo è innocente. Chi lo ha fatto arrestare dovrà
pagare. I magistrati di Milano che sono entrati in campagna
elettorale (e lo dimostreremo) hanno fatto arrestare un loro
collega per ragioni che nulla hanno a che fare con la
giustizia ... (...)
La procura di Milano si abbatte su Roma per ordine di Mani
Pulite che ormai sono padroni del mondo. Quindi prima hanno
attaccato politici, imprenditori, hanno distrutto le aziende,
hanno bloccato l'economia e adesso non gli piace che Roma con
il procuratore Coiro e il GIP Squillante sia stato il presidio
di giustizia più equo d'Italia.
Michele Coiro, il capo della procura di Roma, è un uomo di
sinistra, vicino al partito comunista. E' stato in
magistratura democratica. Ma la forza di quest'uomo è di non
aver avuto bisogno di farsi vedere o di fare inchieste
spettacolari per acquistare nome. E' rimasto nell'ombra ha
fatto il magistrato. Onore a Michele Coiro. Per questo i
giustizieri, il direttorio di Milano, ha deciso di scendere su
Roma, arrestare Squillante, mettere in discussione tutto,
perché i metodi di Roma erano metodi di civiltà e democrazia.
Occorreva invece la dittatura e la violenza, e l'anno
applicata ai loro colleghi.
Quando il pool di Milano e la comunista Ilda Boccassini e
il comunista Gherardo Colombo, quindi non magistrati ma uomini
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di partito improvvisamente scoprono di avere un nemico nel
giudice Squillante per arrivare al Senatore Previti di Forza
Italia, quella è campagna elettorale, fatta con le armi della
magistratura.
Non sono giudici imparziali. Sono giudici di parte. Fanno
campagna elettorale. L'hanno aperta a Torino, inquisendo
Dell'Utri e Berlusconi perché hanno fondato Forza
Italia".
Il procedimento trae origine da una querela sporta dai
dottori Colombo e Boccassini, sostituti procuratori presso il
Tribunale di Milano, che si sono ritenuti diffamati dalle
affermazioni del deputato Sgarbi.
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 5 e
del 12 marzo 1997, deliberando, a maggioranza, nel senso
dell'insindacabilità.
Questo relatore ha ritenuto che le affermazioni del
collega Sgarbi, certamente non commendevoli e non adeguate al
linguaggio di un parlamentare, dovessero tuttavia inquadrarsi
nell'ambito di una intensa polemica politica che ha visto
schierati i deputati del Polo delle libertà e tra essi e più
di tutti l'onorevole Sgarbi, nella valutazione critica di
alcune iniziative giudiziarie adottate dalla procura di
Milano. I toni adoperati dall'onorevole Sgarbi sono
sicuramente da censurare, tuttavia la sostanza delle sue
affermazioni ha indubbiamente un contenuto di natura politica
tale da poterle far ricomprendere nell'ambito di applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Questa è stata l'opinione della maggioranza della Giunta
che, nella seduta del 12 marzo 1997 ha deliberato nel senso
dell'insindacabilità.
Enzo BERSELLI, Relatore.
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