| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SGARBI
per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del
codice penale
(diffamazione continuata)
TRASMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE
PRESSO LA 1^ SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 9 gennaio 1997
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IL GIUDICE ISTRUTTORE
Sciogliendo la riserva che precede:
premesso che, con atto di citazione notificato il 13
dicembre 1995, l'onorevole Roberto Maroni ha convenuto in
giudizio innanzi a questo tribunale la S.p.A. "RTI", quale
ente proprietario della rete televisiva "Canale Cinque",
nonché l'onorevole Vittorio Sgarbi, quale conduttore della
trasmissione televisiva "Sgarbi Quotidiani", chiedendone la
condanna in solido al risarcimento dei danni morali, oltre gli
accessori, che ha assunto di aver subito in ragione del
carattere diffamatorio delle affermazioni rese dall'onorevole
Sgarbi:
a) il giorno 23 dicembre 1994, alle ore 13,25
circa, nel corso del programma intitolato appunto "Sgarbi
Quotidiani", trasmesso sulla rete televisiva "Canale Cinque",
del seguente testuale tenore: " Maroni... è un doppio Giuda,
come io mille volte ho detto: mi dispiace per gli amici della
Lega che hanno pensato di trovare in lui una persona di cui
fidarsi, basta guardarlo, è un automa, ha l'occhio che gli si
chiude, procede come uno zombi, non riesce a pronunciare le
parole; vi potete immaginare un Presidente del Consiglio come
Maroni che dovrebbe tornare in terza elementare. Una persona
senza cultura e senza idee, strumento cieco di Bossi...
Qualunque cosa faccia Maroni, il giorno dopo può dire il
contrario... Ignorante, dico ma hai fatto le scuole? Sei
Ministro dell'interno? Per chiunque di noi la firma, la parola
data è fondamentale, per te no? Ebbene, Maroni ha tradito
prima se stesso poi Berlusconi, poi ha finto di tradire Bossi
e adesso tradisce ancora quei leghisti che si sono fidati di
lui... ";
b) in occasione dell'intervista rilasciata il 7
gennaio 1995, alle ore 18,26 circa, all'Agenzia giornalistica
Ansa-Rete A del seguente testuale tenore "... confermo
quanto detto: ovvero che in condizioni normali lui (Maroni),
Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i consiglieri
comunali nei rispettivi paesi ";
c) nel corso di un'altra intervista rilasciata
alla stessa Agenzia l'8 gennaio 1995, alle ore 15,16 circa,
relativa all'annuncio di aver dato mandato al proprio legale
per ottenere venti miliardi di risarcimento dal Maroni vuoi
per sé, vuoi per "danni allo Stato" in ordine alla
" conduzione scellerata del Ministero, anche per quanto
riguarda l'incredibile vicenda del decreto Biondi " e del
seguente ulteriore tenore: " I venti miliardi... (andrebbero
devoluti)... alle centinaia di detenuti in attesa di giudizio
che, anche per il comportamento del Ministro Maroni, hanno
subito gravissime ingiustizie ";
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rilevato che il convenuto onorevole Sgarbi ha eccepito,
tra l'altro, l'inammissibilità e/o l'improponibilità del
giudizio, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione e dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge
12 marzo 1996, n. 116, attualmente reiterato a mezzo del
vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;
ritenuto che la normativa di cui al decreto-legge da
ultimo citato sia di immediata applicazione, ovvero riguardi
anche i giudizi introdotti, come quello di specie,
anteriormente alla sua entrata in vigore;
ritenuto che le predette affermazioni del medesimo
convenuto non integrino i presupposti di cui all'articolo 2,
terzo comma, del surriferito decreto-legge n. 555 del 1996,
per far luogo all'immediata declaratoria di applicabilità
dell'articolo 68 della Costituzione, nel senso che né sembrano
ricadere sotto la previsione di cui al primo comma del cennato
articolo 2 né sembrano potersi riferire ad "attività
divulgative connesse";
ritenuto, pertanto, che debba trovare applicazione il
quarto comma del medesimo articolo 2 e che, dietro sospensione
del procedimento, vada disposta la trasmissione di copia degli
atti alla Camera dei deputati;
ritenuto che la particolare brevità dei tennini di
sospensione stessi, meglio specificati sotto il quinto comma
del già riferito articolo 2, inducano ad escludere
l'opportunità di procedere alla separazione delle cause, ai
sensi del secondo comma del richiamato articolo 2 in relazione
al disposto del secondo comma dell'articolo 103 del codice di
procedura civile;
PER QUESTI MOTIVI
dispone la trasmissione di copia degli atti alla Camera
dei deputati e ordina la sospensione del procedimento.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza
alle parti costituite.
Roma, 21 dicembre 1996.
Il Giudice istruttore
Dott. Paolo Giuliani
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: BORROMETI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SGARBI
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 9 gennaio 1997
Presentata alla Presidenza l'8 marzo 1999
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
trasmessa dal Tribunale di Roma con riferimento ad un
procedimento nel quale è stato convenuto in giudizio
l'onorevole Sgarbi. La citazione civile dalla quale trae
origine il procedimento sopra citato fa riferimento a tre
distinte dichiarazioni particolarmente critiche nei confronti
dell'onorevole Maroni. Queste le frasi oggetto delle
medesime:
"Maroni ... è un doppio Giuda, come io mille volte ho
detto: mi dispiace per gli amici della Lega che hanno pensato
di trovare in lui una persona di cui fidarsi, basta guardarlo,
è un automa, ha l'occhio che gli si chiude, procede come uno
zombi, non riesce a pronunciare le parole; vi potete
immaginare un Presidente del Consiglio come Maroni che
dovrebbe tornare in terza elementare. Una persona senza
cultura e senza idee, strumento cieco di Bossi... Qualunque
cosa faccia Maroni, il giorno dopo può dire in contrario ...
Ignorante, dico ma ha fatto le scuole? Sei Ministro
dell'interno? Per chiunque di noi la firma, la parola data è
fondamentale, per te no ? Ebbene, Maroni ha tradito prima se
stesso poi Berlusconi, poi ha finto di tradire Bossi e adesso
tradisce ancora quei leghisti che si sono fidati di lui ... "
(trasmissione Sgarbi quotidiani del 23 dicembre 1994)
"confermo quanto detto, ovvero che in condizioni normali
lui (Maroni), Bossi e Pivetti avrebbero fatto al massimo i
consiglieri comunali nei loro rispettivi paesi..."
(dichiarazione all'ANSA del 7 gennaio 1995);
"Ho dato mandato ai miei legali di richiedere venti
miliardi di risarcimento (dall'onorevole Maroni) (...) per
danni allo Stato (nonché per) la conduzione scellerata del
Ministero anche per quanto riguarda l'incredibile vicenda del
decreto Biondi (...) che (andrebbero devoluti) alle centinaia
di detenuti in attesa di giudizio che, anche per il
comportamento del Ministro Maroni, hanno subito gravissime
ingiustizie" (dichiarazione all'ANSA dell'8 gennaio
1995).
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22
aprile 1998.
Prima di affrontare il merito della questione va rilevato
che il procedimento civile, come si è visto, si riferisce a
tre distinte serie di dichiarazioni: una resa nell'ambito di
trasmissioni televisive (del 24 dicembre 1994 ) e due ad
agenzie di stampa (dichiarazioni rese all'ANSA del 7 e dell'8
gennaio 1995). Le frasi proferite nell'ambito delle
dichiarazioni rese alle agenzie di stampa formano, almeno in
parte, l'oggetto di un altro procedimento civile, anch'esso
iniziato presso il Tribunale di Roma con distinta citazione
dell'on. Maroni (peraltro recante la stessa data),
procedimento che è già sottoposto all'attenzione della Camera
(Doc. IV- ter n. 45). e rispetto al quale la Camera
medesima si è già pronunciata nel senso dell'insindacabilità
nella seduta del 2 marzo 1999.
Vi è dunque parziale coincidenza tra i due procedimenti
per ciò che riguarda le dichiarazioni rese all'ANSA in data 7
e 8 gennaio 1995, in relazione alle quali la Camera si è già
pronunciata nel senso dell'insindacabilità.
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Poiché è opinione assolutamente costante e non contestata
che la decisione della Camera ai fini dell'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, verte sui
fatti oggetto del procedimento, indipendentemente dalla fase
processuale o dalla qualificazione giuridica che ad essi è
attribuita, nel caso di specie, conformemente ai precedenti
(Cfr., in questa legislatura il precedente del doc.
IV- ter n. 65 - che si riferiva agli stessi fatti di cui
al doc. IV- quater n. 1 - e quello del doc. IV- ter
n. 43 - che si riferiva agli stessi fatti di cui al
doc.IV- ter n. 26), la Giunta si è limitata a constatare
l'identità dei fatti e a ritenere conseguentemente
parzialmente assorbita dalla precedente decisione quella
relativa al procedimento in questione, almeno limitatamente
alle suddette interviste del 7 e dell'8 gennaio 1995. In tal
senso dovrebbe essere anche la deliberazione dell'Assemblea,
poiché ogni decisione in senso diverso costituirebbe un bis
in idem rispetto ad una deliberazione già assunta.
Quanto al merito della questione la Giunta ha ritenuto che
le frasi proferite dal collega Sgarbi attengono ad una
evidente manifestazione di critica politica, sia pure per il
tramite di espressioni particolarmente colorite e pesanti.
Secondo la costante giurisprudenza della Giunta tale
circostanza costituisce un elemento sufficiente a far ritenere
che si possa ricadere nell'ambito di applicazione
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta
infatti di giudizi e di critiche di natura sostanzialmente
politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro
dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito
politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un
collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la
diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli
organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito
politico.
Per questi motivi la Giunta, con riferimento specifico
alle dichiarazioni di cui si è detto sopra e fatta eccezione
per quelle che debbono ritenersi assorbite dalla precedente
deliberazione dell'Assemblea nel senso dell'insindacabilità
del 2 marzo scorso, propone di riferire all'Assemblea nel
senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento
concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni.
Antonio BORROMETI, Relatore.
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