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Domande di autorizzazioni a procedere della XIII Legislatura

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90
DOC4T-0068
DOC IV ter n. 68 Legisl. XIII
20-12-96 [ DOC13-4TER-68 DO C134TER0068 13DOC4TER 00068 DOC13-4TER-68A 13DOC4TER 00068 A 000300032 DOC4TER 00068 000004T006800000101000334SI1 3 000101000366SI1 3 0000 00 00 ]
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
                  nei confronti del deputato
                            SANZA
                TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA
           SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 20 dicembre 1996
 
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                     TRIBUNALE DI POTENZA
                        Sezione civile
      Il tribunale, riunito in camera di consiglio in persona
  dei seguenti magistrati:
         dr. Giovanni Borraccia,  presidente, 
         dr. Tommaso De Angelis,  giudice, 
         dr. Ettore Nesti,  giudice rel., 
      letti gli atti della causa contraddistinta dal n. 1896/92
  registro generale del tribunale, promossa da Francesco Santoro
  e Giuseppina Cardente nei confronti di Angelo Sanza
                           OSSERVA
      Per quanto emerge dagli atti, il convenuto rilasciò
  dichiarazioni, riportate su quotidiani a diffusione nazionale
  e su stampa periodica, che si assumono lesive dell'onore del
  Santoro - all'epoca dei fatti direttore dell'agenzia di stampa
  "Axel" - accusandolo di essere inserito negli elenchi della P2
  e in contatto con i vecchi servizi segreti deviati (allegati 1
  e 5 nel fascicolo di parte attrice).
      Agiscono ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile
  gli attori - la Cardente quale proprietaria dell'agenzia Axel
  - per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali
  atteso che i comportamenti del convenuto avrebbero provocato,
  per la situazione creatasi, la perdita di lucrose occasioni di
  lavoro per il Santoro e la chiusura dell'agenzia di stampa.
      Nell'interesse del convenuto viene eccepita, in comparsa
  di risposta, "l'improponibilità della domanda ex articolo 68,
  comma primo, della Costituzione".
      E' noto che la materia è attualmente regolata dal
  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni
  urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
  L'articolo 2, comma primo, di detto decreto recita:
  "L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in
  ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge,
  emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le
 
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  interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle
  Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi
  espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto
  parlamentare".
      La norma in esame si limita a indicare gli atti che
  rientrano normalmente nell'esercizio delle funzioni di membro
  del Parlamento, fornendo un supporto interpretativo in
  relazione al precetto costituzionale che, peraltro, è di per
  sé già sufficientemente chiaro.
      L'articolo 68, comma primo, della Costituzione trova
  applicazione anche in relazione alle attività divulgative
  connesse, pur se svolte fuori del Parlamento.
      Correttamente si afferma, nell'interesse del convenuto,
  che nella prassi attuale, le opinioni espresse dai membri del
  Parlamento non restano solo circoscritte nell'àmbito degli
  atti parlamentari, ma sono "veicolate" all'esterno dai mezzi
  di informazione.  Nel caso di specie, però, non viene dedotto,
  e non risulta, un preciso collegamento funzionale fra le
  dichiarazioni del Sanza e l'attività tipica del parlamentare.
  Al contrario, nella comparsa di risposta del medesimo si
  afferma che egli ebbe a rendere le dichiarazioni nella fase
  precongressuale e come esponente della corrente demitiana
  della Democrazia cristiana.
      Si rende, pertanto, necessario disporre la trasmissione
  di copia degli atti alla Camera dei deputati, previa
  sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, commi
  quarto e quinto, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
                      PER QUESTI MOTIVI
        sospende il procedimento n. 1896/92 registro
  generale;
        dispone la trasmissione alla Camera dei deputati di
  copia degli atti del medesimo procedimento.
      Così deciso in Potenza, 14 novembre 1996.
                      Il Presidente: 
                   dott. Giovanni Borraccia
 
                    RELAZIONE DELLA GIUNTA
        PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
                  (Relatore:  SAPONARA) 
                            sulla
  RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
  AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
            NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
                  nei confronti del deputato
                            SANZA
              TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI POTENZA
           E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
                     il 20 dicembre 1996
        Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1997
 
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     Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
  richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
  trasmessa dal Tribunale di Potenza in relazione ad un
  procedimento civile nei confronti dell'onorevole Angelo Sanza.
  Il suddetto procedimento è stato iniziato dal signor Francesco
  Santoro, già direttore dell'agenzia di stampa Axel e dalla
  signora Giuseppina Cardente, proprietaria della medesima
  agenzia, in relazione ad alcune dichiarazioni, asseritamente
  diffamatorie, rese dal medesimo deputato in un comizio e
  riprese da un'agenzia ANSA, nonché nel corso di successive
  interviste rese ad organi di stampa, da cui sarebbe derivato
  un nocumento all'immagine e alla reputazione e un conseguente
  pregiudizio patrimoniale all'attore.  Va precisato che
  all'epoca l'onorevole Sanza militava nel partito della
  Democrazia cristiana e ricopriva l'incarico di sottosegretario
  di Stato alla Presidenza del Consiglio, con la delega per i
  servizi di sicurezza.  Il complesso delle vicende di cui si
  duole l'attore può riassumersi nei seguenti passaggi: in data
  11 dicembre 1988 l'agenzia ANSA diffondeva alcune
  dichiarazioni rese dall'onorevole Sanza nel corso di un
  comizio svoltosi in provincia di Potenza.  Il testo delle
  medesime, sul punto, era del seguente tenore: "  La campagna
  di stampa diffamatoria di questi giorni contro il Presidente
  De Mita rappresenta l'ulteriore conferma di un lento, ma
  progressivo imbarbarimento della vita politica e civile nel
  nostro paese (...) Ai contenuti, alla sostanza delle
  argomentazioni, alle inchieste non preconcette si preferisce
  anteporre lo scandalismo politico, basato essenzialmente su
  luoghi comuni, su illazioni, su deduzioni presuntive
  spacciate, con eccessiva superficialità, per frammenti di
  verità, non a caso, invece di giudicare la linea politica
  dell'onorevole De Mita, la sua proposta di governo, il suo
  operato, si tenta di screditare l'immagine (...).  Non è da
  escludere (e l'approfondimento andrà proprio in questo senso)
  che nelle vicende di questi giorni ci possa essere stata anche
  un'intromissione di settori marginali dei vecchi servizi
  segreti legati alla destra piduista, che hanno come obiettivo
  quello di introdurre elementi di destabilizzazione del quadro
  politico e di contrastare il processo di democratizzazione
  portato avanti dall'onorevole De Mita (...)".
     Tali dichiarazioni sollevavano un'aspra contesa
  politica anche in ambito parlamentare, proprio per il doppio
  ruolo svolto all'epoca dall'onorevole Sanza, esponente del
  partito di maggioranza relativa (e, nell'ambito di questo,
  della corrente che faceva capo all'allora Presidente del
  Consiglio De Mita) e sottosegretario di Stato con la delega
  per i servizi.
     In data 16 dicembre 1988 l'onorevole Sanza veniva
  ascoltato su tali dichiarazioni dal Comitato parlamentare per
  i servizi segreti.  A commento di quell'audizione veniva
  pubblicato, il giorno dopo, sul quotidiano  Il Giorno,  un
  articolo a firma del giornalista David Sassoli nel quale
  figurava un brano del seguente tenore:  Sanza consegna alla
  Commissione le copie di alcune agenzie di stampa in odore di
  P2: "Axel, Repubblica, Italmondo".  Dice il sottosegretario:
  "I direttori e i personaggi a cui fanno capo queste
  pubblicazioni erano in elenchi della P2 e in contatto con i
  vecchi servizi segreti".  A seguito dell'audizione compariva
  sull'agenzia di stampa Axel, in data 20 dicembre 1988, un
  articolo intitolato  "Un sottosegretario alla
  disinformazione",  nel quale si rivolgevano pesanti accuse
  nei confronti dell'onorevole Sanza.  Nel frattempo, lo stesso
  Sanza si era dimesso dall'incarico di sottosegretario, proprio
 
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  a seguito del dibattito politico sollevato dalle sue
  dichiarazioni.  Infine, dopo circa dieci mesi da tali fatti in
  esito ad una perquisizione della polizia presso l'agenzia
  Axel, l'onorevole Sanza dichiarava al settimanale
  Epoca,  in data 23 ottobre 1989 che l'inchiesta della
  Polizia nei confronti della Axel   "  dimostra da che
  razza di ambienti partono le campagne contro Ciriaco, compresa
  l'ultima lettera anonima.  C'è dentro di tutto: ricattatori,
  servizi deviati, circoli di destra e ciellini  ".
     Sulla base di quanto sopra esposto, l'attore conclude
  assumendo che, in tutta questa serie di eventi si sarebbe
  determinata una serie di conseguenze e di pregiudizi di
  singolare gravità per sé e per l'Axel.
     Ciò posto, assume la Giunta che le dichiarazioni rese
  dall'onorevole Sanza nei tempi e nei modi che risultano dalla
  domanda attuale, sono sicuramente espressione di attività
  parlamentare ed anzi alcune di esse - come nel caso
  dell'audizione dinanzi al Comitato parlamentare per i servizi
  segreti - sostanziano proprio l'attività tipica del
  parlamentare, così come esplicitata nell'articolo 68, primo
  comma, della Costituzione.  Peraltro, sulla base di quanto
  risulta dagli atti parlamentari contenuti nel fascicolo
  processuale, alla base del comizio tenuto dall'onorevole
  Sanza, vi è stata una serie di interrogazioni e di
  interpellanze che tentavano di screditare il prestigio
  dell'allora Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita e di
  alcuni dei suoi familiari.  Il contesto è dunque
  complessivamente e intrinsecamente parlamentare.
     Giova, inoltre, notare che dalla documentazione esaminata
  dalla Giunta non emerge una connessione logica e cronologica
  tra gli episodi enunciati dagli attori in ordine alla
  responsabilità del presunto atto illecito asseritamente posto
  in essere dall'onorevole Sanza e gli altri fatti che hanno
  determinato l'apertura di un procedimento penale a carico di
  Santoro e le sfortune economiche dell'Agenzia Axel.
  Il fatto, invece, come è dato conoscere da numerose
  interrogazioni parlamentari presentate nel 1987 e 1988 ed
  aventi per oggetti specifici questioni attinenti al Presidente
  del Consiglio dell'epoca ed inoltre ai ministri della Sanità,
  del Tesoro, dell'Interno e di Grazia e giustizia, si inquadra
  in un preciso contesto politico che aveva al centro
  l'onorevole De Mita.
     In questo senso appare del tutto priva di fondamento
  l'accusa formulata dal direttore dell'Agenzia Axel di
  complotto ai suoi danni e, del resto, è abbastanza sintomatico
  che il Santoro non abbia mai proposto querela nei confronti
  dell'onorevole Sanza e che abbia invece iniziato un
  contenzioso civile ben due anni e mezzo dopo le dichiarazioni
  rese nel dicembre 1988 e segnatamente dopo la definizione del
  procedimento penale a cui il Santoro era rimasto coinvolto.
     Non appare, peraltro, che il Sanza abbia abusato del suo
  mandato parlamentare e va aggiunto, anche nel caso di specie,
  che la prerogativa di cui all'articolo 68 non si riferisce
  soltanto all'attività politica e legislativa svolta dai membri
  del Parlamento all'interno della Camera di appartenenza ma
  deve ritenersi estesa a tutte le attività compiute dal
  parlamentare in altre sedi, qualora rivestano rilevante valore
  politico o che comunque, si pongano come inscindibilmente
  collegate e strumentali rispetto alle prime.
     Tutto ciò premesso, la Giunta, all'unanimità, ritiene di
  proporre all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è
  in corso il procedimento civile nei confronti dell'onorevole
  Sanza concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'articolo 68,
  primo comma, della Costituzione.
                                             Michele SAPONARA,
                                                     Relatore.
 
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