| RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti del deputato
SANZA
TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI POTENZA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 20 dicembre 1996
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TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
Il tribunale, riunito in camera di consiglio in persona
dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Borraccia, presidente,
dr. Tommaso De Angelis, giudice,
dr. Ettore Nesti, giudice rel.,
letti gli atti della causa contraddistinta dal n. 1896/92
registro generale del tribunale, promossa da Francesco Santoro
e Giuseppina Cardente nei confronti di Angelo Sanza
OSSERVA
Per quanto emerge dagli atti, il convenuto rilasciò
dichiarazioni, riportate su quotidiani a diffusione nazionale
e su stampa periodica, che si assumono lesive dell'onore del
Santoro - all'epoca dei fatti direttore dell'agenzia di stampa
"Axel" - accusandolo di essere inserito negli elenchi della P2
e in contatto con i vecchi servizi segreti deviati (allegati 1
e 5 nel fascicolo di parte attrice).
Agiscono ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile
gli attori - la Cardente quale proprietaria dell'agenzia Axel
- per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali
atteso che i comportamenti del convenuto avrebbero provocato,
per la situazione creatasi, la perdita di lucrose occasioni di
lavoro per il Santoro e la chiusura dell'agenzia di stampa.
Nell'interesse del convenuto viene eccepita, in comparsa
di risposta, "l'improponibilità della domanda ex articolo 68,
comma primo, della Costituzione".
E' noto che la materia è attualmente regolata dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
L'articolo 2, comma primo, di detto decreto recita:
"L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in
ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge,
emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le
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interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle
Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto
parlamentare".
La norma in esame si limita a indicare gli atti che
rientrano normalmente nell'esercizio delle funzioni di membro
del Parlamento, fornendo un supporto interpretativo in
relazione al precetto costituzionale che, peraltro, è di per
sé già sufficientemente chiaro.
L'articolo 68, comma primo, della Costituzione trova
applicazione anche in relazione alle attività divulgative
connesse, pur se svolte fuori del Parlamento.
Correttamente si afferma, nell'interesse del convenuto,
che nella prassi attuale, le opinioni espresse dai membri del
Parlamento non restano solo circoscritte nell'àmbito degli
atti parlamentari, ma sono "veicolate" all'esterno dai mezzi
di informazione. Nel caso di specie, però, non viene dedotto,
e non risulta, un preciso collegamento funzionale fra le
dichiarazioni del Sanza e l'attività tipica del parlamentare.
Al contrario, nella comparsa di risposta del medesimo si
afferma che egli ebbe a rendere le dichiarazioni nella fase
precongressuale e come esponente della corrente demitiana
della Democrazia cristiana.
Si rende, pertanto, necessario disporre la trasmissione
di copia degli atti alla Camera dei deputati, previa
sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, commi
quarto e quinto, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555.
PER QUESTI MOTIVI
sospende il procedimento n. 1896/92 registro
generale;
dispone la trasmissione alla Camera dei deputati di
copia degli atti del medesimo procedimento.
Così deciso in Potenza, 14 novembre 1996.
Il Presidente:
dott. Giovanni Borraccia
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| RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
(Relatore: SAPONARA)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITA',
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
SANZA
TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI POTENZA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA
il 20 dicembre 1996
Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1997
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Onorevoli Colleghi! - La Giunta riferisce su una
richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
trasmessa dal Tribunale di Potenza in relazione ad un
procedimento civile nei confronti dell'onorevole Angelo Sanza.
Il suddetto procedimento è stato iniziato dal signor Francesco
Santoro, già direttore dell'agenzia di stampa Axel e dalla
signora Giuseppina Cardente, proprietaria della medesima
agenzia, in relazione ad alcune dichiarazioni, asseritamente
diffamatorie, rese dal medesimo deputato in un comizio e
riprese da un'agenzia ANSA, nonché nel corso di successive
interviste rese ad organi di stampa, da cui sarebbe derivato
un nocumento all'immagine e alla reputazione e un conseguente
pregiudizio patrimoniale all'attore. Va precisato che
all'epoca l'onorevole Sanza militava nel partito della
Democrazia cristiana e ricopriva l'incarico di sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio, con la delega per i
servizi di sicurezza. Il complesso delle vicende di cui si
duole l'attore può riassumersi nei seguenti passaggi: in data
11 dicembre 1988 l'agenzia ANSA diffondeva alcune
dichiarazioni rese dall'onorevole Sanza nel corso di un
comizio svoltosi in provincia di Potenza. Il testo delle
medesime, sul punto, era del seguente tenore: " La campagna
di stampa diffamatoria di questi giorni contro il Presidente
De Mita rappresenta l'ulteriore conferma di un lento, ma
progressivo imbarbarimento della vita politica e civile nel
nostro paese (...) Ai contenuti, alla sostanza delle
argomentazioni, alle inchieste non preconcette si preferisce
anteporre lo scandalismo politico, basato essenzialmente su
luoghi comuni, su illazioni, su deduzioni presuntive
spacciate, con eccessiva superficialità, per frammenti di
verità, non a caso, invece di giudicare la linea politica
dell'onorevole De Mita, la sua proposta di governo, il suo
operato, si tenta di screditare l'immagine (...). Non è da
escludere (e l'approfondimento andrà proprio in questo senso)
che nelle vicende di questi giorni ci possa essere stata anche
un'intromissione di settori marginali dei vecchi servizi
segreti legati alla destra piduista, che hanno come obiettivo
quello di introdurre elementi di destabilizzazione del quadro
politico e di contrastare il processo di democratizzazione
portato avanti dall'onorevole De Mita (...)".
Tali dichiarazioni sollevavano un'aspra contesa
politica anche in ambito parlamentare, proprio per il doppio
ruolo svolto all'epoca dall'onorevole Sanza, esponente del
partito di maggioranza relativa (e, nell'ambito di questo,
della corrente che faceva capo all'allora Presidente del
Consiglio De Mita) e sottosegretario di Stato con la delega
per i servizi.
In data 16 dicembre 1988 l'onorevole Sanza veniva
ascoltato su tali dichiarazioni dal Comitato parlamentare per
i servizi segreti. A commento di quell'audizione veniva
pubblicato, il giorno dopo, sul quotidiano Il Giorno, un
articolo a firma del giornalista David Sassoli nel quale
figurava un brano del seguente tenore: Sanza consegna alla
Commissione le copie di alcune agenzie di stampa in odore di
P2: "Axel, Repubblica, Italmondo". Dice il sottosegretario:
"I direttori e i personaggi a cui fanno capo queste
pubblicazioni erano in elenchi della P2 e in contatto con i
vecchi servizi segreti". A seguito dell'audizione compariva
sull'agenzia di stampa Axel, in data 20 dicembre 1988, un
articolo intitolato "Un sottosegretario alla
disinformazione", nel quale si rivolgevano pesanti accuse
nei confronti dell'onorevole Sanza. Nel frattempo, lo stesso
Sanza si era dimesso dall'incarico di sottosegretario, proprio
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a seguito del dibattito politico sollevato dalle sue
dichiarazioni. Infine, dopo circa dieci mesi da tali fatti in
esito ad una perquisizione della polizia presso l'agenzia
Axel, l'onorevole Sanza dichiarava al settimanale
Epoca, in data 23 ottobre 1989 che l'inchiesta della
Polizia nei confronti della Axel " dimostra da che
razza di ambienti partono le campagne contro Ciriaco, compresa
l'ultima lettera anonima. C'è dentro di tutto: ricattatori,
servizi deviati, circoli di destra e ciellini ".
Sulla base di quanto sopra esposto, l'attore conclude
assumendo che, in tutta questa serie di eventi si sarebbe
determinata una serie di conseguenze e di pregiudizi di
singolare gravità per sé e per l'Axel.
Ciò posto, assume la Giunta che le dichiarazioni rese
dall'onorevole Sanza nei tempi e nei modi che risultano dalla
domanda attuale, sono sicuramente espressione di attività
parlamentare ed anzi alcune di esse - come nel caso
dell'audizione dinanzi al Comitato parlamentare per i servizi
segreti - sostanziano proprio l'attività tipica del
parlamentare, così come esplicitata nell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione. Peraltro, sulla base di quanto
risulta dagli atti parlamentari contenuti nel fascicolo
processuale, alla base del comizio tenuto dall'onorevole
Sanza, vi è stata una serie di interrogazioni e di
interpellanze che tentavano di screditare il prestigio
dell'allora Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita e di
alcuni dei suoi familiari. Il contesto è dunque
complessivamente e intrinsecamente parlamentare.
Giova, inoltre, notare che dalla documentazione esaminata
dalla Giunta non emerge una connessione logica e cronologica
tra gli episodi enunciati dagli attori in ordine alla
responsabilità del presunto atto illecito asseritamente posto
in essere dall'onorevole Sanza e gli altri fatti che hanno
determinato l'apertura di un procedimento penale a carico di
Santoro e le sfortune economiche dell'Agenzia Axel.
Il fatto, invece, come è dato conoscere da numerose
interrogazioni parlamentari presentate nel 1987 e 1988 ed
aventi per oggetti specifici questioni attinenti al Presidente
del Consiglio dell'epoca ed inoltre ai ministri della Sanità,
del Tesoro, dell'Interno e di Grazia e giustizia, si inquadra
in un preciso contesto politico che aveva al centro
l'onorevole De Mita.
In questo senso appare del tutto priva di fondamento
l'accusa formulata dal direttore dell'Agenzia Axel di
complotto ai suoi danni e, del resto, è abbastanza sintomatico
che il Santoro non abbia mai proposto querela nei confronti
dell'onorevole Sanza e che abbia invece iniziato un
contenzioso civile ben due anni e mezzo dopo le dichiarazioni
rese nel dicembre 1988 e segnatamente dopo la definizione del
procedimento penale a cui il Santoro era rimasto coinvolto.
Non appare, peraltro, che il Sanza abbia abusato del suo
mandato parlamentare e va aggiunto, anche nel caso di specie,
che la prerogativa di cui all'articolo 68 non si riferisce
soltanto all'attività politica e legislativa svolta dai membri
del Parlamento all'interno della Camera di appartenenza ma
deve ritenersi estesa a tutte le attività compiute dal
parlamentare in altre sedi, qualora rivestano rilevante valore
politico o che comunque, si pongano come inscindibilmente
collegate e strumentali rispetto alle prime.
Tutto ciò premesso, la Giunta, all'unanimità, ritiene di
proporre all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è
in corso il procedimento civile nei confronti dell'onorevole
Sanza concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione.
Michele SAPONARA,
Relatore.
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