| Per i reati di cui agli artt. 81, 314 (peculato), 324 (interesse privato in atti di ufficio) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - nei reati di cui agli artt. 81, capoverso, 314 (peculato continuato) e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - nei reati di cui agli artt. 81, capoverso, 314 (peculato continuato), 324 (interesse privato in atti di ufficio, continuato) e 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata) (doc. IV, n. 128). RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA IL 5 LUGLIO 1990 | |