| Per il reato di cui all'art. 1-sexies, della legge 8 agosto 1985, n. 431, (violazione delle norme in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale); per il reato di cui all'art. 734 c,p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) (doc. IV, n. 144). AUTORIZZAZIONE NEGATA IL 4 MARZO 1993 | |