| Per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 21 del DPR 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano); per il reato di cui all'art. 21 del DPR 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano); etc. etc. (doc. IV, n. 354). AUTORIZZAZIONE NEGATA IL 29 LUGLIO 1993 | |