| Trasmissione di atti di un procedimento penale, per il reato di cui agli artt. 81, primo comma e 341, commi primo e quarto c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale, continuato ed aggravato), ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (doc. IV-ter, n. 10). IN DATA 23 OTTOBRE 1997 DICHIARATA L'INSUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INSINDACABILITA' | |