| Trasmissione di atti di un procedimento penale, per il reato di cui all'art. 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli artt. 56 e 582 c.p. (lesioni personali tentate) e per il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione), ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (doc. IV-ter, n. 4). IN DATA 14 GENNAIO 1997 DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITA' DELLE OPINIONI ESPRESSE | |