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100308
IDG750600089
75.06.00089 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lanza amilcare
amministrazione controllata, cessione (civilistica) dei beni ai creditori, insolvenza sopravvenuta e dichiarazione di fallimento
Riv. dir. civ., an. 19 (1974), fasc. 5, pt. 2, pag. 489-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31301; d3131; d30673
pratico; teorico-sistematico
formale
si sottolinea l' importanza delle decisioni commentate per individuare la relazione corrente tra cessione e fallimento. il fatto che la cessione non e' pagamento ma preparazione all' adempimento, consente di rendere piu' difficile la violazione del par condicio creditorum perche' i termini per l' esercizio della revocatoria decorrono dal momento del pagamento ai creditori cessionari che sara' sicuramente posteriore al negozio di cessione. secondo l' a. comunque, forse sarebbe preferibile ricorrere alla risoluzione piuttosto che alla revocatoria. resta comunque aperto il problema sulla sorte della vicenda che iniziatasi con l' eliminazione temporanea dell' insolvenza con il ricorso all' art. 1977 codice civile sbocchi tuttavia in una nuova insolvenza.
art. 1977 c.c. art. 1455 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 100 c.p.c. art. 18 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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