Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


100328
IDG750600205
75.06.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albano raffaele
la convenzione di bruxelles del 1971 sul trasporto marittimo di sostanze nucleari con particolare riguardo alla regolamentazione dei danni causati alla nave vettrice
conv. di bruxelles 17 dicembre 1971
Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 300-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93863
teorico-sistematico
formale
l' a. critica l' insufficiente innovazione introdotta dall' art. 2 della convenzione di bruxelles 17 dicembre 1971, osservando che essa non esclude la facolta' degli stati contraenti di stabilire che l' esercente nucleare possa essere reso responsabile dei danni subiti dalla nave vettrice in virtu' del disposto di cui agli artt. 7 (c) della convenzione di parigi 29 luglio 1960 e 4 paragrafo 6 della convenzione di vienna 21 maggio 1963, oppure, nulla stabilendo a riguardo, ai sensi di quest' ultima convenzione, od infine contemplando particolari disposizioni fuori dell' ambito delle convenzioni. cio' provoca complessi problemi assicurativi ed aumento di costi di trasporto.
conv. di parigi 29 luglio 1960 conv. di vienna 21 maggio 1963
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati