| secondo l' a. uno st ato puo' rifiutarsi di riconoscere, sostenendone
la contrarieta' al proprio ordine pubblico, gli effetti traslativi di
proprieta' dei provvedimenti stranieri di cui nel titolo, soltanto
quando tali provvedimenti abbiano colpito, in maniera
internazionalmente illecita, un cittadino dello stato medesimo. per
l' a., infatti, non puo' ritenersi che dalla contrarieta' della
misura straniera al diritto internazionale ne derivi, sic et
simpliciter, la contrarieta' all' ordine pubblico dello stato del
foro.
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