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101251
IDG760600152
76.06.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costi renzo
chiusura del fallimento sociale per insufficienza d' attivo ed estinzione della societa'
Giur. comm., an. 1 (1974), fasc. 3, pt. 1, pag. 325-337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312209; d31365
pratico
formale
l' a., rispondendo ad un quesito particolare, sostiene che l' affermazione della corte di cassazione, espressa in alcuni "obiter dicta", secondo la quale la societa' il cui fallimento si chiude per insufficienza dell' attivo si estingue indipendentemente dalla cancellazione, non e' mai stata utilizzata dalla suprema corte per decidere alcuna controversia. tale affermazione, al contrario, e' stata costantemente disattesa dalla suprema corte ed in particolare e' stata ripudiata per l' ipotesi in cui alla chiusura del fallimento sopravvengano, come nel caso esaminato dall' a., attivita' patrimoniali per qualsiasi causa non ricomprese nell' attivo fallimentare. essa inoltre trova una sicura smentita sia nei principi accolti dalla giurisprudenza sia in quelli seguiti dalla dottrina; principi che trovano applicazione sia nel caso di liquidazione volontaria sia in ipotesi di liquidazione fallimentare.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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