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101279
IDG760200264
76.02.00264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grasselli sergio
liceita' dei mezzi di lotta contro lo sciopero in relazione all' art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300
Studi sen., s. 3, vol. 85, an. 22 (1973), fasc. 1, pag. 79-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d713; d714; d710
ci si propone di valutare come la repressione della condotta antisindacale secondo quanto delineato nell' art. 28 dello statuto dei lavoratori sull' ammissibilita' di quei mezzi di lotta che possono teoricamente porre in atto i datori di lavoro per contrastare gli effetti dello sciopero o la sua stessa attuazione. si e' propensi ad ammettere che sia lecito al datore di lavoro stipulare contratti di assicurazione per i danni derivanti da scioperi, promuovere propaganda contro l' astensione dal lavoro tramite l' uso di mezzi pubblicitari in senso stretto, effettuare elargizioni o liberalita' non attinenti al trattamento economico e normativo pertinente al rapporto di lavoro, contrastare lo sciopero con la serrata. non e' invece possibile al datore di lavoro promuovere referendum o consultazioni tra i dipendenti chiedendo la loro intenzione di partecipare o no a prossimi scioperi, concedere trattamenti economici collettivi di maggior favore aventi carattere discriminatorio in relazione allo svolgimento di un' attivita' sindacale, assumere temporaneamente altri lavoratori in sostituzione degli scioperanti.
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



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