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Documento


101340
IDG761201682
76.12.01682 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
arena salvatore
ancora in tema di domicilio parrocchiale
Stato civ. it., an. 70 (1974), fasc. 3, pag. 131-133
d301220
l' a. dimostra come, competente a richiedere le pubblicazioni per celebrare il matrimonio concordatario, sia sempre il parroco del comune di residenza dei nubendi, anche quando costoro frequentino abitualmente parrocchia di altro comune o dimorino abitualmente in altro comune. cio' perche', in materia di pubblicazioni, il parroco deve applicare il diritto italiano e non il diritto canonico.
art. 82 c.c. art. 93 c.c. art. 6 l. 27 maggio 1929, n. 847
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