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Documento


101404
IDG761201746
76.12.01746 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lucarelli erminio
nel caos della famiglia anagrafica un' interessante parere dell' istat sull' interpretazione dell' art. 2 del regolamento anagrafico
Stato civ. it., an. 70 (1974), fasc. 12, pt. 1, pag. 685-688
d1801
l' a., concordando con il parere dell' istituto centrale di statistica, tenta di dimostrare che per famiglia anagrafica deve intendersi "raggruppamento di persone", e che si puo' costituire una famiglia anagrafica coabitante con altra famiglia solo quando l' interessato coabitante ha un bilancio separato per cui ritiene per se' tutto il proprio reddito. l' a., infine, rileva che, per procedere alla scissione delle famiglie anagrafiche, e' necessario accertare rigorosamente la sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti.
art. 2 d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136
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