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Documento


104162
IDG760601139
76.06.01139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m.b.
nota a cass. sez. ii 19 ottobre 1974, n. 2947
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 1a, pag. 51-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1316
pratico
formale
l' a. concorda con la sentenza della cassazione e sostiene che quando piu' frazioni non hanno ancora eletto un comitato per l' amministrazione del demanio collettivo, la giunta provinciale amministrativa nomina una commissione che possa rappresentare in giudizio le frazioni interessate. tale commissione e' paragonabile, afferma l' a., al curatore speciale previsto dall' art. 78 codice di procedura civile.
l. 16 giugno 1927, n. 1766 l. 17 aprile 1957, n. 278 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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