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Documento


104167
IDG760601144
76.06.01144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m.e.p.
nota a cass. sez. i 1 febbraio 1974, n. 263
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 1, pt. 1a, pag. 123-124
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126
pratico
formale
l' a. sostiene che l' assegno istituito con la legge n. 898, istitutiva del divorzio, non ha natura di "mantenimento" o "alimentare" tra i coniugi ma ha lo scopo di riequilibrare la situazione patrimoniale tra i divorziati poiche' la legge in oggetto ha inteso superare completamente la distinzione tra assegno di mantenimento e assegno alimentare.
art. 5 comma 4 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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