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Documento


104193
IDG760601171
76.06.01171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m.b.
nota a cass. sez. un. 29 novembre 1974, n. 3907
Giur. it., an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 1a, pag. 439-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d41527; d1316
pratico
formale
l' a. concorda con la decisione della cassazione sia nel sostenere che la querela di falso non e' proponibile in cassazione perche' non e' attinente al giudizio di legittimita', sia nel ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionali della legge 16 giugno 1927, n. 1766 con l' art. 24 e 108 comma 2 della costituzione e sia affermando che in un uso civico, il compenso per la parte espropriata, determinato nella quota indivisa di un sesto, corrisponde ad un sesto dell' indennita' di espropriazione qualunque sia il valore effettivo del terreno espropriato o delle parti di questo.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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