Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


104246
IDG760601491
76.06.01491 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pezzano giancarlo
nota a cass. sez. lav. 25 novembre 1974, n. 3852
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 9, pt. 1, pag. 2075-2076
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3134
divulgativo
secondo l' a. la declaratoria d' improcedibilita' non costituisce questione di competenza in senso stretto: invero il processo o e' riassunto davanti al giudice competente o si estingue. per l' appello del creditore, dopo la dichiarazione di fallimento del convenuto debitore, alcuni ritengono applicabile l' art. 95 comma 3 legge fallimentare (per cui il processo continua in via ordinaria nei confroni del curatore), altri ritengono applicabile l' art. 52, perche' non si puo' limitare l' esclusivita' della procedura fallimentare di accertamento del passivo alle sole cause pendenti in primo grado alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 39 c.p.c. art. 95 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati