| 104253 | |
| IDG760601498 | |
| 76.06.01498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| proto pisani andrea
| |
| sul trasferimento del lavoratore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| osservaz. a cass. sez. lav. 6 marzo 1975, n. 832
| |
| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 9, pt. 1, pag. 2007-2012
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d74700
| |
| teorico-sistematico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| l' a. analizza il passaggio del regime di recesso libero (che dava al
datore di lavoro la possibilita' di disporre unilateralmente il
trasferimento dei lavoratori) al regime di esplicito divieto di
licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo. nel primo
caso l' illegittimita' del provvedimento di trasferimento influisce
solo sul terreno delle indennita' di fine rapporto, mentre in seguito
il lavoratore acquista il diritto alla riassunzione o reintegrazione
nel posto di lavoro, alla percezione della retribuzione finche'
perduri l' inadempimento del datore di lavoro, al ricorso al giudice
per ottenere di prestare il lavoro nel luogo legalmente dovuto. anche
sotto il passato regime la dottrina ha cercato di individuare limiti
al potere di trasferimento. ora l' art. 13 legge 1970, n. 300 dispone
espressamente che il prestatore di lavoro non puo' essere trasferito
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive.
tuttavia la cassazione giunge ad eguale soluzione prima dell' entrata
in vigore di questa norma, percio' la stessa poteva essere raggiunta
anche nel passato regime attraverso le norme di diritto comune
(modifica unilaterale del contratto) e la costituzione.
| |
| l. 15 luglio 1966, n. 604
l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2103 c.c.
art. 41 cost.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |