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Documento


104253
IDG760601498
76.06.01498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
sul trasferimento del lavoratore
osservaz. a cass. sez. lav. 6 marzo 1975, n. 832
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 9, pt. 1, pag. 2007-2012
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700
teorico-sistematico
formale
l' a. analizza il passaggio del regime di recesso libero (che dava al datore di lavoro la possibilita' di disporre unilateralmente il trasferimento dei lavoratori) al regime di esplicito divieto di licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo. nel primo caso l' illegittimita' del provvedimento di trasferimento influisce solo sul terreno delle indennita' di fine rapporto, mentre in seguito il lavoratore acquista il diritto alla riassunzione o reintegrazione nel posto di lavoro, alla percezione della retribuzione finche' perduri l' inadempimento del datore di lavoro, al ricorso al giudice per ottenere di prestare il lavoro nel luogo legalmente dovuto. anche sotto il passato regime la dottrina ha cercato di individuare limiti al potere di trasferimento. ora l' art. 13 legge 1970, n. 300 dispone espressamente che il prestatore di lavoro non puo' essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive. tuttavia la cassazione giunge ad eguale soluzione prima dell' entrata in vigore di questa norma, percio' la stessa poteva essere raggiunta anche nel passato regime attraverso le norme di diritto comune (modifica unilaterale del contratto) e la costituzione.
l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2103 c.c. art. 41 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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