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104256
IDG760601501
76.06.01501 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pozzi armando
limitazioni legali di proprieta' e azioni possessorie
osservaz. a cass. sez. ii 9 aprile 1975, n. 1305
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 9, pt. 1, pag. 1970-1972
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3047; d305
teorico-sistematico
formale
l' a. riconferma la distinzione tra obbligazioni propter rem e servitu' prediali, perche' tradizionalmente le servitu' non possono consistere in attivita' di natura personale e vige il principio di tipicita' dei diritti reali. meno valida e' la distinzione che si basa sul fatto che le limitazioni legali regolano i rapporti di vicinato, perche' a tale funzione assolvono anche i diritti reali limitati. l' a. esprime altre perplessita' sul fatto che le limitazioni legali alla proprieta' darebbero vita a semplici obbligazioni reali, tutelabili secondo gli schemi contrattuali con esclusione della tutela possessoria, per cui si puo' configurare risarcimento ma non riduzione in pristino.
art. 843 c.c. art. 896 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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