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104281
IDG760601408
76.06.01408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stanziani guido
le sanzioni disciplinari e la loro esecuzione prima del decorso dei venti giorni di cui all' art. 7, comma 6, dello statuto dei lavorator
trib. pavia 9 maggio 1974
Riv. dir. lav., an. 27 (1975), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 107-112
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d745
pratico; teorico-sistematico
formale
l' a. premette che la normativa introdotta dallo statuto dei lavoratori impone un' integrale ricostruzione dell' istituto delle sanzioni disciplinari nell' ambito della tutela costituzionale cui la legge si ispira. dal procedimento di formazione del provvedimento disciplinare come regolato dall' art. 7 dello statuto si evince che nel periodo dato al lavoratore per organizzare la difesa non puo' essere adottato alcun provvedimento a suo carico. la decorrenza dei 20 giorni stabiliti dalla norma e' condizione per l' esecutorieta' della sanzione che consente la sua applicazione, per cui non e' possibile una esecuzione anticipata. la violazione di tale procedimento e' causa di nullita' della sanzione.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2106 c.c. art. 1418 c.c. art. 1324 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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