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104282
IDG760601410
76.06.01410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barchi rosanna
note in tema di responsabilita' del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
Riv. dir. lav., an. 27 (1975), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 100-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7773
teorico-sistematico
formale
esiste un dovere di sicurezza che emerge dalla normativa in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. esaminata la natura dell' art. 2087 codice civile, l' a. afferma che esso e' applicabile quando vi e' esercizio dell' impresa, imponendo l' impiego delle misure necessarie alla prevenzione individuabili dalla particolarita' del lavoro. dai dati dell' esperienza e della tecnica, ecc. dopo un esame dei mezzi che il lavoratore ha per far applicare all' imprenditore tali misure, l' a. passa a considerare i rapporti tra l' art. 42 regio decreto 17 agosto 1935 e l' art. 2087 codice civile. afferma poi che la responsabilita' derivante dall' art. 2087 codice civile e' per colpa ed e' di natura contrattuale e che permane anche in caso di sciopero, a meno che questo non sia illegittimo. il lavoratore, in base al principio dell' art. 2104 codice civile deve osservare le disposizioni relative alle misure per la prevenzione degli infortuni. l' a. conclude esaminando la responsabilita' del datore di lavoro per il fatto compiuto da persone da lui incaricate della direzione e sorveglianza dei lavori.
art. 2087 c.c. art. 2931 c.c. art. 2933 c.c. art. 612 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 4 r.d. 17 agosto 1935, n. 1735 art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 2050 c.c. art. 2104 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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