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| IDG760601410 | |
| 76.06.01410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barchi rosanna
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| note in tema di responsabilita' del datore di lavoro ex art. 2087
cod. civ.
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| Riv. dir. lav., an. 27 (1975), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 100-119
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7773
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| teorico-sistematico
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| formale
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| esiste un dovere di sicurezza che emerge dalla normativa in tema di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. esaminata
la natura dell' art. 2087 codice civile, l' a. afferma che esso e'
applicabile quando vi e' esercizio dell' impresa, imponendo l'
impiego delle misure necessarie alla prevenzione individuabili dalla
particolarita' del lavoro. dai dati dell' esperienza e della tecnica,
ecc. dopo un esame dei mezzi che il lavoratore ha per far applicare
all' imprenditore tali misure, l' a. passa a considerare i rapporti
tra l' art. 42 regio decreto 17 agosto 1935 e l' art. 2087 codice
civile. afferma poi che la responsabilita' derivante dall' art. 2087
codice civile e' per colpa ed e' di natura contrattuale e che permane
anche in caso di sciopero, a meno che questo non sia illegittimo. il
lavoratore, in base al principio dell' art. 2104 codice civile deve
osservare le disposizioni relative alle misure per la prevenzione
degli infortuni. l' a. conclude esaminando la responsabilita' del
datore di lavoro per il fatto compiuto da persone da lui incaricate
della direzione e sorveglianza dei lavori.
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| art. 2087 c.c.
art. 2931 c.c.
art. 2933 c.c.
art. 612 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
art. 4 r.d. 17 agosto 1935, n. 1735
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 2050 c.c.
art. 2104 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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