| 104291 | |
| IDG760601661 | |
| 76.06.01661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| proto pisani andrea
| |
| in tema di rivendica
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i 12 febbraio 1975, n. 556
| |
| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 11, pt. 1, pag. 2563-2566
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d304130
| |
| pratico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| dopo alcune osservazioni sullo stile con cui la corte ha condotto l'
indagine sul tema in esame, l' a. analizza nel merito la annotata
sentenza al fine di porne in luce gli aspetti essenziali. egli
sostiene in particolare che le norme sulla ripetizione dell' indebito
ex art. 2037 e seguenti completano, anziche' contraddire, la
disciplina dettata in tema di nullita', annullamento, ecc.; in
particolare esse, con riferimento alla restituzione delle cose,
fissano i limiti entro i quali ci si puo' avvalere di un' azione
personale di restituzione, anziche' dell' azione reale di rivendica.
l' a. critica poi la tesi secondo la quale il venditore non potrebbe
agire in rivendica, ove prima non abbia ottenuto la dichiarazione
giudiziale di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto.
infine l' a. affronta il problema relativo alla esperibilita' o meno
dell' azione di rivendica da parte del venditore quando siano decorsi
i termini di prescrizione per l' esercizio dell' azione di
annullamento, rescissione, risoluzione.
| |
| art. 948 c.c.
art. 2037 c.c.
| |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |