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Documento


104291
IDG760601661
76.06.01661 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
in tema di rivendica
nota a cass. sez. i 12 febbraio 1975, n. 556
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 11, pt. 1, pag. 2563-2566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d304130
pratico
formale
dopo alcune osservazioni sullo stile con cui la corte ha condotto l' indagine sul tema in esame, l' a. analizza nel merito la annotata sentenza al fine di porne in luce gli aspetti essenziali. egli sostiene in particolare che le norme sulla ripetizione dell' indebito ex art. 2037 e seguenti completano, anziche' contraddire, la disciplina dettata in tema di nullita', annullamento, ecc.; in particolare esse, con riferimento alla restituzione delle cose, fissano i limiti entro i quali ci si puo' avvalere di un' azione personale di restituzione, anziche' dell' azione reale di rivendica. l' a. critica poi la tesi secondo la quale il venditore non potrebbe agire in rivendica, ove prima non abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto. infine l' a. affronta il problema relativo alla esperibilita' o meno dell' azione di rivendica da parte del venditore quando siano decorsi i termini di prescrizione per l' esercizio dell' azione di annullamento, rescissione, risoluzione.
art. 948 c.c. art. 2037 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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