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104294
IDG760601664
76.06.01664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pera giuseppe
controllo del giudice sui licenziamenti c.d. collettivi
nota a cass. sez. lav. 6 dicembre 1974, n. 4801 cass. sez. lav. 9 dicembre 1974, n. 4171
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 874-879
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74701
teorico-sistematico
formale
l' a. dopo un esame delle sentenze ribadisce le sue teorie in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale e ribatte le critiche a lui rivolte. egli ritiene efficace la norma secondo cui tali licenziamenti collettivi sono esclusi dalla regolamentazione limitativa dei licenziamenti, in base al riconoscimento della liberta' imprenditoriale in ordine alle dimensioni dell' impresa, nell' ambito della garanzia costituzionale dell' iniziativa economica. percio' la decisione di massima riguardo alla riduzione di personale e' insindacabile, ma ogni singolo licenziamento attuativo di quella decisione dovra' essere singolarmente giustificato in termini di ulteriore determinazione conseguenziale. non si puo' giungere ad applicare le norme limitative ricorrendo all' art. 41 costituzione; perche' bisognerebbe dimostrare che l' utilita' specifica e concreta dei lavoratori occupati in una data impresa corrisponda all' utilita' del corpo sociale nel suo complesso, cosa che in genere avviene in campo di intervento pubblico. neppure puo' considerarsi posta dalla norma una riserva sindacale, cioe' una sorta di raccordo con la sistemazione sindacale dei licenziamenti, perche' sono in gioco essenzialmente gli interessi del povero individuo. neanche l' art. 18 dello statuto dei lavoratori ha modificato i limiti di applicabilita' della normativa sui licenziamenti, perche' riguarda solo il regime del licenziamento illegittimo. infine l' a. tocca i problemi di utilizzabilita' del lavoratore in altre mansioni e dei criteri di scelta dei licenziandi, che esistono nel settore dell' industria, al di fuori del quale il datore di lavoro deve limitarsi a non cadere nell' accusa di discriminazione.
art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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