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| IDG760601664 | |
| 76.06.01664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pera giuseppe
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| controllo del giudice sui licenziamenti c.d. collettivi
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| nota a cass. sez. lav. 6 dicembre 1974, n. 4801
cass. sez. lav. 9 dicembre 1974, n. 4171
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| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 874-879
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74701
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. dopo un esame delle sentenze ribadisce le sue teorie in tema di
licenziamenti collettivi per riduzione di personale e ribatte le
critiche a lui rivolte. egli ritiene efficace la norma secondo cui
tali licenziamenti collettivi sono esclusi dalla regolamentazione
limitativa dei licenziamenti, in base al riconoscimento della
liberta' imprenditoriale in ordine alle dimensioni dell' impresa,
nell' ambito della garanzia costituzionale dell' iniziativa
economica. percio' la decisione di massima riguardo alla riduzione di
personale e' insindacabile, ma ogni singolo licenziamento attuativo
di quella decisione dovra' essere singolarmente giustificato in
termini di ulteriore determinazione conseguenziale. non si puo'
giungere ad applicare le norme limitative ricorrendo all' art. 41
costituzione; perche' bisognerebbe dimostrare che l' utilita'
specifica e concreta dei lavoratori occupati in una data impresa
corrisponda all' utilita' del corpo sociale nel suo complesso, cosa
che in genere avviene in campo di intervento pubblico. neppure puo'
considerarsi posta dalla norma una riserva sindacale, cioe' una sorta
di raccordo con la sistemazione sindacale dei licenziamenti, perche'
sono in gioco essenzialmente gli interessi del povero individuo.
neanche l' art. 18 dello statuto dei lavoratori ha modificato i
limiti di applicabilita' della normativa sui licenziamenti, perche'
riguarda solo il regime del licenziamento illegittimo. infine l' a.
tocca i problemi di utilizzabilita' del lavoratore in altre mansioni
e dei criteri di scelta dei licenziandi, che esistono nel settore
dell' industria, al di fuori del quale il datore di lavoro deve
limitarsi a non cadere nell' accusa di discriminazione.
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| art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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