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Documento


104295
IDG760601665
76.06.01665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
branca giuseppe
costruzioni finitime e art. 875 cod. civile
osservaz. a cass. sez. ii 11 novembre 1974, n. 3527
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 893-894
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d304110
teorico-sistematico
formale
la cassazione ha condiviso la tesi del commentatore, per cui nel caso di 2 costruzioni distanti fra loro meno di 3 metri ciascuno dei proprietari puo' chiedere di prolungare la propria casa fino all' altra, rendendo comune il muro di quest' ultima. non si deve fare distinzione fra chi ha costruito per primo o per secondo, poiche' e' diritto di ogni proprietario costruire o prolungare l' edificio fino ad addossarsi al muro del vicino che sia posto a meno di 1 metro e mezzo dal confine. per evitare cio' il proprietario avrebbe dovuto rispettare la distanza, ma, essendo libero di utilizzare anche al massimo il suo terreno, deve poi accettare le conseguenze della sua azione, come la comunione forzosa del muro.
art. 875 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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