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| IDG760601666 | |
| 76.06.01666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| annunziata michele
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| sull' applicabilita' dell' art. 22 legge n. 990 del 1969 all' azione
per danni contro il responsabile, della provvisionale ex art. 24 nel
tempo e sulla pretesa solidarieta' passiva del responsabile e dell'
assicuratore nel risarcimento danni da circolazione stradale
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| nota a cass. sez. iii 7 giugno 1974, n. 1718
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| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 947-950
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31651
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| teorico-sistematico
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| formale
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| l' a. si sofferma su 3 questioni che sono sorte dall' applicazione
della legge 1969, n. 990 sull' assicurazione obbligatoria per veicoli
e natanti. innanzitutto cerca di verificare se sia esatto sostenere
che il danneggiato, prima di chiedere giudizialmente il risarcimento,
debba inviare all' istituto assicuratore del danneggiante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e richiesta di ristoro del
danno subito ed attendere il decorso del termine dilatorio di giorni
60 dalla data di comunicazione della richiesta. in secondo luogo l'
a. indica a quali rapporti si applica l' istituto della
provvisionale, prevista dall' art. 84 della legge in esame. infine
afferma di non condividere la tesi secondo cui il responsabile civile
ed il suo istituto assicuratore sono solidalmente tenuti al
risarcimento del danno in favore del danneggiato, e svolge brevi
considerazioni de iure condendo.
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| art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 24 l. 24 dicembre 1969, n. 990
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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