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Documento


104298
IDG760601668
76.06.01668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di lalla luigi
intorno all' art. 1193 cod. civ.
osservaz. a cass. sez. ii 7 febbraio 1975, n. 474
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 10, pt. 1, pag. 2287-2289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30520
divulgativo
formale
l' a. richiama i vari criteri in base ai quali si deve desumere a quali debiti verso lo stesso creditore sia da imputare il pagamento eseguito. criteri prevalenti sono l' accordo delle parti e la volonta' del debitore; alla mancanza di questi suppliscono i criteri dettati dalla legge nei modi e nei limiti stabiliti. per la seconda parte l' a. nota che la cassazione considera immutati petitum e causa petendi, se il creditore deve provare che il pagamento eseguito e' da imputare a un debito diverso, perche' gli e' stata eccepita l' estinzione dell' altro debito.
art. 1193 c.c. art. 2697 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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