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Documento


104303
IDG760601347
76.06.01347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvestroni umberto
note in tema di forma, formulazione e struttura dei contratti
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 1, pt. 1, pag. 21-86
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30603
teorico-sistematico
formale
l' a. evidenzia come la giurisprudenzapiu' recente, pur riaff ermando l' esigenza del rogore formale nei contratti, e' portata ad attenuare tale rigore per la formazione dei negozi formali, ammettendo, oltre alla mancanza di contestualita' delle dichiarazioni scritte prenegoziali anche la manifestazione giudiziale sia del consenzo che della causa. per l' a. sia la mancata predisposizione degli effetti finali del negozio, sia la mancata formazione di un accordo sugli effetti strumentali predisposti dalle parti rende inesistente il negozio, in quanto non perfezionato. mentre nel caso che il negozio possa ritenersi esistente, la mancata determinazione di alcuni suoi effetti strumentali potra' dar luogo alla c.d. etero-integrazione del negozio, e la mancata esecuzione di esso potra' dar luogo ai vari rimedi predisposti dall' ordinamento d' efficacia. l' a. rileva quindi come per l' esistenza del contratto non sia affatto necessaria, neanche nei casi previsti dall' art. 1350 codice civile, e salva l' ipotesi dell' art. 1352, la forma particolare. l' a. quindi nota come nei negozi giuridici la stretta connessione dell' elemento volitivo con l' elemento normativo contenuto nei procedimenti negoziali, fa si' che la forma ad substantiam richiesta per la manifestazione dell' elemento normativo si estenda entro certi limiti anche alle manifestazioni dell' elemento volitivo. l' a. rileva quindi come tra tutti i momenti ed elementi di ogni procedimento e in particolare dei procedimenti giuridici privati esiste sempre un rapporto che si pio' variamente qualificare a seconda degli elementi tra cui intercorre; e come l' integrazione dei requisiti di sostanza e di forma necessari per la conclusione di un valido negozio puo' avvenire durante tutto il procedimento negoziale e quindi anche attraverso il compimento che ne rappresenta l' esecuzione. in base a tali conclusioni l' a. quindi ritiene che la scrittura sia richiesta dall' art. 1350 codice civile non gia' per la formazione stessa del consenso, bensi' per la forma della definitiva rappresentazione del contenuto negoziale. l' a. ritiene che i contratti per cui e' richiesta la forma scritta si perfezionano non gia' con la sottoscrizione contestuale o no della proposta e dell' accettazione, ma in ogni caso l' irrevocabilita' dell' una e dell' altra in seguito alla formazione del contratto. la sottoscrizione e' per l' a. un elemento naturale agli effetti probatori ma non e' essenziale e costitutivo della forma della scrittura privata. l' a. nota infine come il concetto di concessione fornisca un valido criterio per la classificazione di tutti quei contratti in cui il fattore di scambio, cioe' il vero fattore causale e' piu' o meno attenuato cosi' da risultare non appropriata per essi quella nozione sostanziale di contratto, cioe' nel senso strettamente negoziale, e non gia' di convenzione esucutiva od accessoria.
art. 1350 c.c. art. 1352 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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