| l' a. evidenzia come la giurisprudenzapiu' recente, pur riaff ermando
l' esigenza del rogore formale nei contratti, e' portata ad attenuare
tale rigore per la formazione dei negozi formali, ammettendo, oltre
alla mancanza di contestualita' delle dichiarazioni scritte
prenegoziali anche la manifestazione giudiziale sia del consenzo che
della causa. per l' a. sia la mancata predisposizione degli effetti
finali del negozio, sia la mancata formazione di un accordo sugli
effetti strumentali predisposti dalle parti rende inesistente il
negozio, in quanto non perfezionato. mentre nel caso che il negozio
possa ritenersi esistente, la mancata determinazione di alcuni suoi
effetti strumentali potra' dar luogo alla c.d. etero-integrazione del
negozio, e la mancata esecuzione di esso potra' dar luogo ai vari
rimedi predisposti dall' ordinamento d' efficacia. l' a. rileva
quindi come per l' esistenza del contratto non sia affatto
necessaria, neanche nei casi previsti dall' art. 1350 codice civile,
e salva l' ipotesi dell' art. 1352, la forma particolare. l' a.
quindi nota come nei negozi giuridici la stretta connessione dell'
elemento volitivo con l' elemento normativo contenuto nei
procedimenti negoziali, fa si' che la forma ad substantiam richiesta
per la manifestazione dell' elemento normativo si estenda entro certi
limiti anche alle manifestazioni dell' elemento volitivo. l' a.
rileva quindi come tra tutti i momenti ed elementi di ogni
procedimento e in particolare dei procedimenti giuridici privati
esiste sempre un rapporto che si pio' variamente qualificare a
seconda degli elementi tra cui intercorre; e come l' integrazione dei
requisiti di sostanza e di forma necessari per la conclusione di un
valido negozio puo' avvenire durante tutto il procedimento negoziale
e quindi anche attraverso il compimento che ne rappresenta l'
esecuzione. in base a tali conclusioni l' a. quindi ritiene che la
scrittura sia richiesta dall' art. 1350 codice civile non gia' per la
formazione stessa del consenso, bensi' per la forma della definitiva
rappresentazione del contenuto negoziale. l' a. ritiene che i
contratti per cui e' richiesta la forma scritta si perfezionano non
gia' con la sottoscrizione contestuale o no della proposta e dell'
accettazione, ma in ogni caso l' irrevocabilita' dell' una e dell'
altra in seguito alla formazione del contratto. la sottoscrizione e'
per l' a. un elemento naturale agli effetti probatori ma non e'
essenziale e costitutivo della forma della scrittura privata. l' a.
nota infine come il concetto di concessione fornisca un valido
criterio per la classificazione di tutti quei contratti in cui il
fattore di scambio, cioe' il vero fattore causale e' piu' o meno
attenuato cosi' da risultare non appropriata per essi quella nozione
sostanziale di contratto, cioe' nel senso strettamente negoziale, e
non gia' di convenzione esucutiva od accessoria.
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