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| IDG760601359 | |
| 76.06.01359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| porzio mario
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| interessi pubblici e privati nella disciplina del credito
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| Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 129-175
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1812; d18124
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| teorico-sistematico
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| formale
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| la legge bancaria attribuisce alla banca d' italia il potere di
esprimere il proprio parere sull' eventuale richiesta di concordato
preventivo proposta da un' azienda di credito. nell' esercizio del
tale potere discrezionale la banca d' italia deve considerare non
solo l' interesse pubblico, cioe' quello di evitare le conseguenze
negative che potrebbero derivare da una improvvisa cessazione dell'
attivita' di un' impresa bancaria, quanto anche l' interesse privato
dell' imprenditore e dei suoi creditori. il concordato preventivo
delle aziende di credito e' regolato dalla disciplina speciale del
decreto legge 7 febbraio 1924, n. 136. l' a. quindi cerca di
risolvere il problema esegetico, relativo alla vigenza di tale
disciplina speciale, sorto successivamente all' emanazione della
legge fallimentare. l' a. quindi si sofferma ad esaminare una
particolare ipotesi di concordato, successivo all' inizio della
liquidazione coatta amministrativa, regolata sia dalla legge
fallimentare che da quella bancaria. la regolamentazione di tale
istituto e' affidata per l' a. interamente alla legge bancaria,
mentre la successiva legge fallimentare regolerebbe solo la
previsione della risoluzione ed annullamento del concordato. l' a.
quindi esaminando tale istituto, rileva che il tribunale deve tener
conto nell' esercizio del suo potere di accettare o meno la proposta
del c.d. concordato di liquidazione anche del parere della banca d'
italia. anche in tal caso l' istituto d' emissione dovra' esprimere
un proprio motivato parere che tiene conto sia dell' interesse della
massa creditoria sia dell' interesse generale della tutela del
credito.
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| d.l. 8 febbraio 1924, n. 136
art. 35 l. 7 marzo 1938, n. 141
r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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